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ETS 2: cosa cambia



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Quali sono le finalità dell’ETS 2, da dove arriva, quali sono i meccanismi e le prossime scadenza di questa nuova fase dell’Emission Trading System

Pubblicato il 27 mar 2024



ets 2

ETS 2: cosa dice la normativa

Nell’ambito delle revisioni della Direttiva ETS, è stato definito un più ampio sistema di scambio di emissioni con la denominazione di ETS 2. Si tratta di un sistema separato dall’ormai ben noto EU ETS e al quale è affidato il compito di gestire le emissioni di CO2 relative al mondo degli edifici, del trasporto su strada e in settori aggiuntivi rappresentati in larga misura dalle piccole e medie imprese non coperte dall’attuale EU ETS.

Il piano definito per l’ETS 2 prevede che questo sistema di scambio delle emissioni diventi operativo nel 2027 con una impostazione sempre di tipo “cap and trade” come nell’EU ETS.

Gli obiettivo dell’ETS 2: riduzione delle emissioni del 42% entro il 2030

Il modello “cap and trade” parte dalla definizione di un obiettivo strategico che nel caso dell’ETS 2 prevede una impostazione finalizzata alla riduzione delle emissioni del 42% entro il 2030 prendendo come punto di riferimento i livelli di emissione del 2005, sulla base di questo “tetto massimo” di emissioni si calcolano le quote di CO2 che vengono messe a disposizione delle imprese interessate.

Il ruolo del Fondo Sociale Dedicato al Clima

Dal punto di vista operativo le quote di emissione previste per l’ETS 2 saranno messe all’asta e i proventi di questa operazione serviranno in parte per alimentare un Fondo Sociale Dedicato al Clima a cui è affidato il compito di fornire sostegno ai soggetti più vulnerabili ai cambiamenti climatici, tra cui famiglie e PMI e in parte saranno destinati agli Stati Membri che li dovranno utilizzare per azioni di mitigazione e adattamento e per dare corso a interventi sociali legate al clima. Agli Stati Membri spetterà anche il compito di rendicontare come queste risorse vengono utilizzate.

I punti di riferimento del quadro legislativo dell’ETS 2

In termini di timing l’ETS 2 sarà operativo a partire dal 2027. Il primo passo in questa direzione è tuttavia previsto nel 2025 con le attività di monitoraggio e di segnalazione delle emissioni. Nel corso del 2027 poi un volume di quote superiore al 30% sarà messo all’asta allo scopo di immettere liquidità al mercato.

L’ETS 2 seguirà un modello operativo simile a quella dell’EU ETS e disporrà di una riserva per garantire la stabilità del mercato sulla base di regole pensate per mitigare gli effetti di una offerta di quote di mercato che potrebbe essere eventualmente insufficiente o eccessiva.

In questo senso il legislatore ha scelto di regolamentare un periodo di tre anni nei quali per l’operatività dell’ETS 2 si prevede che se il prezzo delle quote dovesse superare i 45€ (a prezzi del 2020, adeguati all’inflazione) il meccanismo rilascerebbe quote aggiuntive dalla riserva di stabilità del mercato ETS 2 per calmierare i prezzi e per evitare un eccessivo aumento dei costi per le imprese.

La nota della Commissione Europea relativa all’ETS 2 sottolinea inoltre che laddove i prezzi del gas o del petrolio nel corso del 2026 (anno che precede l’avvio dell’ETS 2) dovessero tornare ad essere eccessivamente alti si prevederebbe un ritardo di un anno al 2028 nell’attivazione dell’ETS 2.

ETS 2: da dove arriva

Abbiamo visto in sintesi i punti chiave dell’ETS 2. Per comprendere al meglio la portata di questo scenario occorre fare un piccolo passo indietro per vedere effettivamente da dove arriva questa misura, ovvero quali sono le normative che hanno reso possibile questo passaggio.

La Direttiva 96/61/CE e la Direttiva 2003/87/CE

Il punto di partenza dell’EU ETS, ovvero dell’Emission Trading System si può far risalire alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 13 ottobre 2003 che prevedeva la istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Una misura questa che a sua volta faceva riferimento alla Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 dedicata alla prevenzione e alla riduzione integrate dell’inquinamento.

La Direttiva 2003/87/CE partiva dal presupposto che, grazie al riconoscimento economico dei crediti di carbonio attraverso un meccanismo di mercato, si sarebbero create le condizioni per migliorare il rapporto costi/efficiacia nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e si sarebbe attivato un modello di riduzione in grado di collegare i meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto (Joint Implementation e del Clean Deevelopment Mechanism CDM) con il sistema comunitario EU.

Grazie a questo approccio, l’utilizzo economico dei crediti di emissione prodotti dalle attività previste dal protocollo di Kyoto, dovrebbero permettere di alimentare e di sostenere lo sviluppo di soluzioni per la transizione energetica e industriale e per incrementare la liquidità del mercato delle quote di emissione. Queste risorse a disposizione del mercato a loro volta dovrebbero rappresentare un incentivo alla domanda di crediti e dovrebbero permettere di finanziare gli impegni delle imprese UE nello sviluppo di know how e di tecnologie pensate per attuare forme di produzione e di consumo nativamente rispettose dell’ambiente.

Gli altri punti di riferimento sono rappresentati dalla Direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 e dalla Direttiva 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che, come recita il testo, modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e per promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

Il Contesto relativo agli interventi normativi UE

In sintesi con la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è stato appunto istituito il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS). E a fronte dello scenario relativo alla situazione delle emissioni e degli effetti dei cambiamenti climatici il Consiglio europeo nell’ottobre 2014 ha assunto l’impegno di ridurre di almeno il 40% le emissioni a effetto serra entro il 2030, prendendo come riferimento il livello delle emissioni al 1990.

Questo impegno verso la riduzione delle emissioni doveva essere impostato in modo da prevedere un contributo da parte di tutti i settori dell’economia e dunque la Direttiva è stata concepita per favorire il raggiungimento di questi obiettivi in una modalità che potesse essere efficace in termini di costi con i proventi delle risorse che potevano arrivare dal sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea EU ETS.

ETS 2: il punto di partenza

Tornando a concentrare l’attenzione sull’ETS 2 e al punto di riferimento delle Direttiva 2003/87/CE, va portata l’attenzione, al punto IV bis nel quale si allarga l’orizzonte anche ai settori degli edifici e del trasporto stradale e ad altri comparti nell’ambito delle industrie energetiche, del manifatturiero e delle costruzioni, che non erano regolate nell’ambito dell’EU ETS.

Per queste imprese il punto di riferimento sarà rappresentato dunque dall’ETS 2 che è organizzato come un sistema di scambio di quote di emissione che affianca l’EU ETS.

ETS 2: il percorso e gli appuntamenti per le imprese

Come già indicato l’ETS 2 muoverà i primi passi nel 2025 ed entro il 1 gennaio 2025 tutti i soggetti regolamentati dovranno essere nella condizione di disporre delle autorizzazioni necessarie per poter immettere in consumo combustibili (solidi, liquidi e gassosi) relativamente alle attività elencate all’Allegato III della direttiva 2003/87/CE (si veda il documento accessibile QUI a pagina 43 n.d.r.)

Queste imprese, a partire dal 2025, avranno l’obbligo di monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e dovranno comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base di un Piano di monitoraggio. Nel primo anno e dunque entro il 30 aprile 2025 queste imprese dovranno anche comunicare le emissioni storiche dell’anno 2024. Il tutto sulla base di una forma di monitoraggio semplificata rispetto a quella che dovrà essere applicata e regime.

Il next step più importante avverrà poi dal 2027 quando si accenderà a tutti gli effetti il mercato con una operazione che metterà all’asta le quote di emissione, la cui restituzione è prevista l’anno successivo entro il 31 maggio 2028. Questa procedura definisce poi la modalità operativa del mercato che ripete lo stesso schema ogni anno.

In sintesi, le principali fasi dell’ETS 2:

  • Fase 1: Autorizzazioni alle imprese coinvolte entro 1 gennaio 2025
  • Fase 2: Monitoraggio dello storico delle emissioni del 2024 con procedura semplificata
  • Fase 3: Monitoraggio a regime con procedura completa a partire dal 2025 (consegna del monitoraggio relativo al 2025 da effettuare entro il 30 aprile 2026)
  • Fase 4: Attivazione mercato con vendita all’asta delle quote di emissione nel gennaio 2027
  • Fase 5: Restituzione delle quote di emissione prodotte nell’anno 2027 entro il 31 maggio 2028

Rispetto al timing di queste fasi occorre sottolineare che la Direttiva considera l’eventualità di un possibile spostamento in avanti di un anno per quanto attiene all’acquisto e alla restituzione delle quote. Un evento che si dovrebbe considerare nel caso in cui la Commissione europea dovesse comunicare ufficialmente, entro la data del 15 luglio 2026, che nel semestre precedente (ovvero entro il 30 giugno 2026) si siano verificate condizioni eccezionali relative all’andamento dei prezzi del gas sul Title Transfer Facility (TTF) o del greggio di qualità Brent.

ETS 2: note sugli ambiti di applicazione

Come già evidenziato l’ETS 2 è destinato a regolamentare i settori citati nell’Allegato III della direttiva 2003/87/CE per quanto attiene alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo. Nello specifico i settori coivolti sono:

  • Il trasporto su strada nel quale rientrano i trasporti pubblici e privati ma dalla quale sono esclusi i mezzi agricoli
  • Gli edifici con qualsiasi destinazione d’uso: residenziali, commerciali e istituzionali
  • Le Piccole Industrie Energetiche, le imprese del manifatturiero, quelle del comparto delle costruzioni, ovvero imprese che non sono coinvolte nell’ETS

Le quote di emissione per l’ETS 2 verranno assegnate integralmente tramite asta e non sono previste assegnazioni gratuite. Le imprese soggetto all’obbligo sono tutte quelle che, in base alla normativa fiscale vigente, sono nella condizione di provvedere al pagamento dell’accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell’ETS 2.

Relativamente al Piano di monitoraggio, alle modalità del monitoraggio stesso e alle attività di comunicazione delle emissioni, le imprese dovranno produrre una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata che dovrà essere affiancata da una documentazione relativa ai risultati di una valutazione dei rischi connessi, a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati.

Dal 2028, con scadenza al 30 aprile di ciascun anno e fino al 2030, i soggetti regolamentati nell’ETS 2 dovranno inoltre comunicare la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote che sono state trasferite ai consumatori nel corso dell’anno precedente.

A questo proposito leggi anche ETS e PMI quale ruolo per il RENAPE

Quali sono le finalità del meccanismo ETS

L’ETS rappresenta uno dei tanti strumenti con cui l’Unione Europea ha scelto di agire per contrastare il cambiamento climatico e promuovere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Si tratta un meccanismo che impone alle aziende una gestione precisa delle quote di emissione e un approccio proattivo alla sostenibilità.

L’Emission Trading System è operativo dal 2005 ed è un sistema basato sul principio “cap and trade”, che stabilisce un limite massimo (cap) alle emissioni consentite e in base a questo limite emette dei permessi di emissione da trattare (trade). Ciascun permesso equivale a una tonnellata di CO2. Il meccanismo cap and trade si appoggia su un mercato che consente alle aziende di comprare e vendere quote. Leggi in proposito il servizio: ETS: prezzi e tendenze.

Il meccanismo di mercato dell’ETS prevede che le aziende coinvolte ricevano un certo numero di permessi per emettere CO2. Le aziende virtuose che riducono le proprie emissioni al di sotto delle quote che hanno ricevuto possono rivendere sul mercato le quote non utilizzate. Le imprese che non riescono a gestire le proprie emissioni e ne producono in eccesso devono acquistare le quote di cui hanno bisogno sul mercato.

L’obiettivo dell’ETS è proprio quello di generare dei vantaggi economici per le imprese che scelgono di investire in una transizione energetica e industriale in grado di ridurre progressivamente le emissioni. La vendita delle quote che non si devono utilizzare grazie ai risultati di queste trasformazioni rappresenta un vantaggio economico.

Accanto a questo aspetto l’ETS ha anche la finalità di incentivare lo sviluppo di innovazioni tecnologiche che permettano di raggiungere questi obiettivi in forma di cleantech e di climatech ad esempio. Il tutto allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal per fare dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

Dall’EU ETS all’ETS 2: le fasi principali

L’ EU ETS ha vissuto nel tempo diversi passaggi.

La prima fase dell’ETS corrisponde al periodo 2005 – 2007 e in questi tre anni si è lavorato, come in una sorta di fase pilota, all’apprendimento e alla creazione delle condizioni per la fase successiva. Nello specifico il primo periodo copriva solo le emissioni di CO2 prodotte da imprese energetiche e da industrie ad alta intensità energetica. In questa fase la maggior parte delle quote era assegnata alle imprese in modalità gratuita. Questa fase ha permesso di individuare alcune criticità come i problemi legati a una stima non corretta delle emissioni (sovrastima) e alla distribuzione gratuita dei permessi e ha poi consentito di stabilire un prezzo di mercato del carbonio e creare le basi per il commercio di quote di emissione in area UE.

La seconda fase si può far risalire al periodo 2008 – 2012 che ha anche coinciso con il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto e nella quale si è iniziato concretamente a lavorare con l’obiettivo di raggiungere una riduzione delle emissioni. In questa fase sono state affrontate e risolte molte criticità e si è introdotto il meccanismo dell’asta come metodo principale per l’allocazione dei permessi.

Nella terza fase che corrisponde al periodo 2013 – 2020 si è allargato il raggio d’azione e sono state effettuate alcune azioni di miglioramento.

Si è poi arrivati alla fase 4 che è attualmente in corso e che copre il periodo 2021 – 2030. L’obiettivo di questa fase riguarda la riduzione delle emissioni per permettere il raggiungimento degli obiettivi climatici UE. In questa fase ha preso forma anche l’ETS 2 con cui l’Emission Trading System viene esteso appunto ad altri settori.

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