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Protocollo di Kyoto: cos’è, come nasce e cosa prevede

Il Protocollo di Kyoto costituisce il primo accordo internazionale che vede l’impegno vincolante da parte degli Stati che vi hanno aderito, volto a perseguire fattivamente il raggiungimento di obiettivi in favore del contenimento del riscaldamento globale del pianeta

Pubblicato il 08 Nov 2022

protocollo di kyoto

Il Protocollo di Kyoto, pubblicato l’11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto in occasione della Conferenza delle parti “COP3“, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici, precursore del più recente e noto accordo sul clima di Parigi, firmato nel 2015. Si tratta del primo accordo internazionale che stabilisce precisi obiettivi vincolanti per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, responsabili del surriscaldamento del pianeta, da parte dei Paesi industrializzati e delle economie in transizione che vi hanno aderito. 

Lo stesso si fonda sulle disposizioni e rende operativa la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in inglese United Nations Framework Convention on Climate Change da cui l’acronimo UNFCCC), nota anche come Accordi di Rio, firmata per l’appunto a Rio de Janeiro nel 1992 durante lo storico Summit sulla Terra. Questo trattato, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle singole nazioni. Era quindi, sotto questo profilo, legalmente non vincolante. Esso però includeva la possibilità che le parti firmatarie adottassero, in apposite conferenze, atti ulteriori (denominati “protocolli”) che avrebbero posto i limiti obbligatori di emissioni. Il principale di questi è per l’appunto il Protocollo di Kyoto.

Il trattato è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia (che era avvenuta nel precedente Novembre 2004). Infatti, affinché il trattato potesse entrare in vigore era necessario che venisse ratificato da non meno di 55 Nazioni, e che queste stesse Nazioni firmatarie complessivamente rappresentassero non meno del 55% delle emissioni serra globali. 

A marzo 2013 191 Stati che hanno aderito e ratificato il protocollo, in aggiunta all’Unione Europea. Il 16 marzo 2007 si è celebrato l’anniversario del secondo anno di adesione al protocollo di Kyoto, e lo stesso anno ricorre il decennale dalla sua stesura. Il 31 dicembre 2012 è scaduto il primo periodo di impegno previsto dal protocollo e con l’accordo di Doha, l’estensione del protocollo è stata prolungata dal 2012 al 2020, con l’introduzione di ulteriori obiettivi di taglio dei greenhouse gas.

Gli obiettivi del Protocollo di Kyoto

L’obiettivo fissato inizialmente dal Protocollo di Kyoto è la riduzione di almeno il 5% delle emissioni nell’orizzonte temporale che va dal 2008 e al 2012, rispetto quelle del 1990 di ciascun Paese. Per andare nello specifico, i gas incriminati e oggetto del target da raggiungere sono:

  • biossido di carbonio (CO2); 
  • metano (CH4); 
  • protossido di azoto (N2O);
  • idrofluorocarburi (HFC); 
  • perfluorocarburi (PFC); 
  • esafluoro di zolfo (SF6). 

La caratteristica principale del Protocollo di Kyoto è che stabilisce obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra per i paesi aderenti (le Parti) ovvero 37 paesi industrializzati e la Comunità Europea, riconosciuti come principali responsabili dei livelli di gas ad effetto serra presenti in atmosfera.

Le Parti del Protocollo di Kyoto

Per quanto riguarda i Paesi che aderiscono, il Protocollo coinvolge i Paesi industrializzati ed esclude quelli in via di sviluppo. I Paesi che hanno originariamente sottoscritto il Protocollo sono 193, mentre quelli che attualmente vi aderiscono sono 191 più un’organizzazione. Tra i grandi assenti rispetto agli aderenti ci sono gli Stati Uniti, che non hanno mai ratificato l’accordo, mentre il Canada è stato il primo paese a uscirne.

Un peso determinate ha avuto invece la Russia che, come anticipato, ha permesso l’entrata in vigore del trattato. Il Protocollo di Kyoto poteva infatti entrare in vigore quando la somma delle emissioni dei Paesi aderenti avesse superato il 55% per cento di quelle totali, cosa che è avvenuta con la ratifica da parte della Russia che produce da sola il 17,6% delle emissioni.

Il protocollo di Kyoto è stato ratificato dall’Italia con la legge 120 del 2002, entra in vigore il 16 febbraio 2005 perché questa data segna il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione lo abbiano ratificato.

I meccanismi del Protocollo di Kyoto 

Ai sensi del protocollo di Kyoto, i paesi devono raggiungere i propri obiettivi di riduzione principalmente attraverso misure nazionali. Tuttavia, il protocollo consente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra anche attraverso un mezzo aggiuntivo che si concretizza in tre meccanismi di mercato, i cosiddetti “Meccanismi Flessibili”, basati sullo scambio di permessi di emissione. Tradotti in pratica sono: la possibilità di scambio dei diritti di emissioni tra Paesi, la possibilità di compensare le proprie emissioni con progetti di “sviluppo pulito” in altri Paesi, l’unione delle forze tra Paesi aderenti per abbattere le emissioni.

Questi meccanismi incoraggiano idealmente l’abbattimento dei gas a effetto serra per iniziare dove è più conveniente, ad esempio nei paesi in via di sviluppo. Non importa dove le emissioni vengono ridotte, purché vengano rimosse dall’atmosfera. Ciò ha i vantaggi paralleli di stimolare gli investimenti verdi nei paesi in via di sviluppo e di includere il settore privato in questo sforzo per ridurre e mantenere costanti le emissioni di gas serra a un livello sicuro. Rende anche più economico il salto di qualità, cioè la possibilità di saltare l’uso di tecnologie “più vecchie e più sporche” per infrastrutture e sistemi “più nuovi e più puliti”, con evidenti benefici a lungo termine.

Questi sono: 

  • International Emissions Trading (ET) o scambio internazionale di quote di emissione che consente, come stabilito nell’articolo 17 del Protocollo di Kyoto, lo scambio di crediti di emissione di carbonio tra Paesi. In sostanza, un paese che ha conseguito una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo (espresso come livelli di emissioni consentite suddivisi in unità di quantità assegnate (AAU) in un certo periodo temporale) e quindi dispone di unità di emissioni di riserva – emissioni consentite che sono state risparmiate o non utilizzate – può vendere (ricorrendo all’ET) tali “crediti” – capacità in eccesso – a un paese che, al contrario, non è stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas serra. Pertanto, è stata creata una nuova merce sotto forma di riduzioni o assorbimenti delle emissioni e poiché l’anidride carbonica è il principale gas serra, si parla semplicemente di “commercio di carbonio”. Le emissioni di carbonio vengono quindi monitorate e scambiate come qualsiasi altro bene nella forma di Quote di CO2.  (In questo articolo viene approfondito il funzionamento dell’European Emission Trading Systems ETS). Relativamente al tema del meccanismo di scambio delle Quote, del funzionamento dell’Emission Trading System e delle misure volte a ridurre i rischi legati al cosiddetto Carbon Leakage è utile leggere i recenti interventi a livello UE legati alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive o CSDDD, agli standard ESRS e alle regole della Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM altrimenti conosciuta come Carbon Tax.
  • Clean Development Mechanism (CDM) o meccanismo di sviluppo pulito: definito nell’art.12 del Protocollo, consente ad un Paese che si è impegnato a ridurre o limitare le emissioni in accordo a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, di attuare dei progetti di riduzione delle emissioni nei Paesi in via di sviluppo. Tali progetti consentono di aver riconosciuti crediti di riduzione certificati delle emissioni (Emission Reduction Credits, “ERC”), ciascuno equivalente ad una tonnellata di CO2, che è possibile immettere sul “carbon market” al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo stesso. È il primo sistema globale di investimento e credito ambientale del suo genere, che fornisce uno strumento standardizzato di compensazione delle emissioni. Un’attività del progetto CDM potrebbe essere, ad esempio, un progetto di elettrificazione rurale realizzato tramite l’utilizzo di pannelli solari, l’installazione di caldaie più efficienti o l’utilizzo di trattori elettrici in aeroporto che consentano la riduzione delle emissioni di CO2. Il meccanismo stimola lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni, offrendo al contempo ai paesi industrializzati una certa flessibilità nel modo in cui raggiungono i loro obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni. 
  • Joint Implementation o implementazione congiunta, definito all’articolo 6 del Protocollo di Kyoto, consente a un Paese che ha assunto un impegno di riduzione o limitazione delle emissioni ai sensi del Protocollo di Kyoto di guadagnare unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units, “ERU”) da un progetto di riduzione o rimozione delle emissioni attuato presso un altro Paese che ha aderito al Protocollo, ciascuna equivalente a una tonnellata di CO2, che può essere conteggiata per raggiungere gli obiettivi di Kyoto. L’implementazione congiunta offre ai Paesi in causa un mezzo flessibile ed efficiente in termini di costi per adempiere a una parte degli impegni assunti secondo il Protocollo di Kyoto, mentre il Paese nel quale viene sviluppato il progetto beneficia degli investimenti stranieri e del trasferimento di tecnologia.   

Monitoraggio degli obiettivi di emissione

Il protocollo di Kyoto ha inoltre istituito un rigoroso sistema di monitoraggio, revisione e verifica, nonché un sistema di conformità per garantire la trasparenza e chiamare le parti a risponderne. Ai sensi del protocollo, le emissioni effettive dei paesi devono essere monitorate e devono essere tenuti registri precisi dei traffici effettuati. 

I sistemi di registro tengono traccia e registrano le transazioni delle Parti nell’ambito dei meccanismi. Il Segretariato delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici, con sede a Bonn (Germania), mantiene un registro delle transazioni internazionali per verificare che le operazioni siano coerenti con le regole del Protocollo. A intervalli regolari le parti presentano gli inventari annuali delle emissioni e le relazioni nazionali ai sensi del protocollo. Un sistema di compliance garantisce che le parti rispettino i loro impegni nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e le aiuta in caso di problemi nel farlo. 

Il Protocollo di Kyoto è anche progettato per aiutare i paesi ad adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Facilita lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che possono contribuire ad aumentare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici. Il Fondo di adattamento è stato istituito per finanziare progetti e programmi di adattamento nei paesi in via di sviluppo che sono parti del protocollo di Kyoto. Nel primo periodo di impegno, il Fondo è stato finanziato principalmente con una quota dei proventi delle attività del progetto CDM. A Doha, nel 2012, è stato deciso che per il secondo periodo di impegno, lo scambio internazionale di emissioni e l’attuazione congiunta avrebbero anche fornito al Fondo di adattamento una quota del 2% dei proventi. 

L’emendamento di Doha

A Doha (Qatar) l’8 dicembre 2012, l’Emendamento di Doha al protocollo di Kyoto è stato adottato per un secondo periodo di impegno, a partire dal 2013 e che dura fino al 2020. Al 28 ottobre 2020, 147 parti hanno depositato il loro strumento di accettazione, pertanto è stata raggiunta la soglia di 144 strumenti di accettazione per l’entrata in vigore dell’emendamento di Doha. La modifica è entrata in vigore il 31 dicembre 2020.

L’emendamento comprende: 

  • nuovi impegni per le parti dell’allegato I del protocollo di Kyoto che hanno accettato di assumere impegni in un secondo periodo di impegno dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020; 
  • un elenco riveduto dei gas a effetto serra che le parti devono comunicare nel secondo periodo di impegno; e 
  • modifiche a diversi articoli del protocollo di Kyoto che facevano specifico riferimento a questioni relative al primo periodo di impegno e che dovevano essere aggiornate per il secondo periodo di impegno. 

Il 21 dicembre 2012 l’emendamento è stato distribuito dal Segretario generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario, a tutte le Parti del Protocollo di Kyoto conformemente agli articoli 20 e 21 del Protocollo. 

Durante il primo periodo di impegno, 37 paesi industrializzati ed economie in transizione e la Comunità europea si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra a una media del 5% rispetto ai livelli del 1990. Durante il secondo periodo di impegno, le Parti si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 18% rispetto ai livelli del 1990 nell’ottavo anno dal 2013 al 2020. Tuttavia, la composizione delle parti nel secondo periodo di impegno è diversa dalla prima. 

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