Mercato Emissioni

ETS: cos’è e come funziona il mercato delle emissioni

Il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, il cosiddetto Eu Ets, è lo strumento che l’Ue utilizza per raggiungere l’obiettivo di riduzione della Co2 per l’industria e l’aviazione. Ecco su quali principi si basa

Pubblicato il 23 Giu 2022

Che cos’è il mercato ETS (delle emissioni)?

L’acronimo di Ets, o il mercato delle emissioni di Co2 in Europa, indica l’European Union Emissions Trading System. Si tratta di  uno dei principali strumenti di sostenibilità adottati dall’Unione europea per centrare gli obiettivi di riduzione della Co2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

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A disciplinare il sistema, attivo oggi in 31 Paesi (i 20 dell’Unione europea più l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, è la direttiva 2003/87/CE, più conosciuta come direttiva Ets. L’obiettivo finale di questo meccanismo è di arrivare entro il 2030 a una diminuzione del 40% delle emissioni che si erano registrate nel 2005.

Ets, come funziona l’Emission trading system

La Direttiva Ets stabilisce così che dal 2013 gli impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti che svolgono attività di cattura, trasporto e stoccaggio del carbonio (CCS) devono approvvigionarsi all’asta di quote per l’intero proprio fabbisogno (assegnazione a titolo oneroso). Al contrario, secondo l’Ets, il mercato che regola le emissioni di Co2 in Europa, gli impianti afferenti i settori manifatturieri hanno diritto all’assegnazione a titolo gratuito, sulla base del loro livello di attività e di standard di riferimento (benchmark) elaborati dalla Commissione europea e validi a livello europeo.

Mercato Ets: costi e come si compra

Le quote di emissioni di CO2 vengono assegnate con una procedura d’asta. Il numero delle quote che ogni Stato colloca attraverso queste aste viene calcolato partendo dalle emissioni storiche degli impianti che emettono CO2 che sono presenti nel singolo Paese. Il sistema prevede che la metà – come minimo – di quanto incassato con le aste debba essere reinvestita dagli Stati in attività che abbiano l’obiettivo di contrastare il climate change, ponendo di fatto un tetto alle emissioni delle industrie europee che inquinano di più.

Carbon credit: cosa sono le quote di emissione?

Si tratta di un meccanismo che fissa un tetto massimo alle emissioni consentite nell’Unione Europea, calcolato in un numero di quote, ognuna delle quali corrisponde una tonnellata di Co2. Le quote possono essere vendute o acquistate su un mercato ad hoc. “Ogni operatore industriale/aereo attivo nei settori coperti dallo schema deve ‘compensare’ su base annuale le proprie emissioni effettive, che vengono verificate da un soggetto terzo indipendente, con un corrispondente quantitativo di quote – spiega il ministero dell’Ambiente – La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell’Unione mentre il controllo su scadenze e rispetto delle regole del meccanismo è affidato alle Autorità Nazionali Competenti (Anc)”.

“Le quote – si legge sul sito del ministero nella pagina dedicata all’Ets, mercato delle emissioni di Co2 in Europa – possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni ma possono alimentare il mercato secondario del carbonio. Nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei”.

Quanto alle assegnazioni gratuite, “spettano ai settori manifatturieri – spiega ancora il ministero – e sono calcolate prendendo a riferimento le emissioni degli impianti più ‘virtuosi’”. Il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce inoltre nel tempo imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori Ets.

Chi opera nel sistema Ets

Il sistema, dicavamo, nasce per limitare le emissioni prodotte da oltre 10.000 impianti nel settore dell’energia elettrica e nell’industria manifatturiera, nonché dalle compagnie aeree che operano tra i Paesi che lo adottano. Nello specifico, i settori interessati sono quelli che producono anidride carbonica derivante da produzione di energia elettrica e di calore, i settori industriali ad alta intensità energetica, comprese le raffinerie di petrolio, le acciaierie e gli impianti per la produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di legno, carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala, e l’aviazione civile. Rientrano nell’Ets anche le società che emettono ossido di azoto derivante dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico e gliossale, e quelle che emettono perfluorocarburi (PFC) derivanti dalla produzione di alluminio.

Il principio del Cap and trade

Provando a spiegare più nel dettaglio come funziona il principio del “Cap and Trade”, questo si basa sulla fissazione di un tetto, una quantità massima di Co2 che può essere emessa dagli impianti che rientrano nel sistema.

Entro questo limite, le imprese possono acquistare o vendere quote in base alle loro esigenze. Una volta l’anno, tutte le imprese che partecipano all’Ue Ets devono restituire una quota di emissione per ogni tonnellata di CO2eq emessa.

Un numero limitato di quote di emissione viene assegnato a titolo gratuito ad alcune imprese sulla base di regole armonizzate di assegnazione applicate in tutta Europa. Le imprese che non ricevono quote di emissione a titolo gratuito o in cui le quote ricevute non sono sufficienti a coprire le emissioni prodotte devono acquistare le quote di emissione all’asta o da altre imprese.

Viceversa, chi ha quote di emissioni in eccesso rispetto alle emissioni prodotte, può venderle. Se una società non adempie agli obblighi di conformità verrà sanzionata.

Sistema ETS: quali sono le possibili sanzioni?

Il sistema di sanzioni, amministrative e pecuniarie, riguarda innanzitutto i gestori che esercitino la propria attività senza avere l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Le sanzioni sono progressive per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa senza averne titolo. Entro trenta giorni dalla data in cui viene accertata la violazione i gestori sono chiamati a richiedere l’autorizzazione, in mancanza della quale si rischia la sospensione amministrativa dell’attività dell’impianto. Il sistema prevedeanche sanzioni anche per i gestori che apportano modifiche tecnologiche agli impianti o alle metodologie di monitoraggio delle emissioni e non provvedono alla richiesta di aggiornamento alle loro autorizzazioni.

Le sanzioni in ogni caso riguardano anche l’eventualità che vengano rilasciate informazioni false, non veritiere o non congruenti rispetto alle informazioni raccolte dal verificatore . All’accertamento della violazione segue l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Stesso tipo di sanzione è previsto per i gestori che non provvedono a comunicare al Comitato, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell’impianto nell’anno solare precedente, corredata da relativo attestato di verifica, o che renda dichiarazione falsa e incompleta. Nel caso in cui la restituzione delle quote da parte del gestore a quella data non corrisponda a quanto dichiarato, o in caso di omessa dichiarazione di quanto effettivamente emesso, si applicano sanzioni pecuniarie per ogni quota non restituita.

Il sistema prevede inoltre sanzioni per i gestori che non forniscono la comunicazione relativa alla chiusura o sospensione dell’attività entro i termini e nelle modalità previste fino ad arrivare al   ritiro dell’accreditamento e a una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni tonnellata effettivamente emessa dagli impianti controllati a carico dei verificatori che rilascino attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati forniti, le informazioni sulle emissioni contenute nelle dichiarazioni e le emissioni effettive.

Nel caso dei raggruppamenti, le sanzioni relative alla mancata restituzione di quote da parte dei singoli impianti raggruppati, si applicano all’amministratore fiduciario: la responsabilità dell’amministratore fiduciario non esclude però la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni qualora a ciò non provveda l’amministratore fiduciario.

I quattro step dell’Eu Ets

Per raggiungere i propri obiettivi L’European Union Emissions treading system ha subito finora diversi cambiamenti, e conta complessivamente su quattro “fasi”: oggi siamo nella quarta, che riguarda i quindici anni tra il 2015 e il 2030.

La prima e la seconda fase dell’Eu Ets, che coprono l’arco temporale che va dal 2005 al 2012, era caratterizzata da limini nazionali alle emissioni, da periodi di trading su scala triennale e quinquennale, da Allocazioni a titolo gratuito basate sulle emissioni a livello di impianto e anche per i produttori di energia elettrica, e dall’assenza di variazioni al quantitativo da allocare a titolo gratuito a seguito di calo nella produzione.

La terza fase, che si è protratta dal 2013 al 2020, ha previsto un unico limite alle emissioni per tutta l’UE, un periodo di trading di otto anni, allocazioni a titolo gratuito basate su benchmark prestabiliti a livello europeo e produzione storica, nessuna allocazione a titolo gratuito per i produttori di energia elettrica, a eccezione dei così detti “derogati”, e una variazione del quantitativo da allocare a titolo gratuito a seguito di calo di oltre il 50% nella produzione.

Infine la fase 4, nella quale ci troviamo, prevede un unico limite europeo alle emissioni decrescente del 2.2% annuo, periodi di trading di 10 anni con due periodi di allocazione (2021-2025 e 2026-2030), allocazioni a titolo gratuito basate su benchmark aggiornati a livello europeo per tener conto dei progressi tecnologici e degli ultimi anni di produzione (2014-2018) e 2019-2023 per il secondo periodo di assegnazione. Nessuna allocazione a titolo gratuito è inoltre prevista per i produttori di energia elettrica, a eccezione degli Stati Membri in cui è necessaria la modernizzazione del settore elettrico, e Variazioni più dinamiche delle allocazioni a titolo gratuito basate su calo di produzione di ±15%.

L’Eu Ets in Italia

L’Eu Ets, in tutta Europa, interessa oltre 11mila impianti industriali e circa 600 operatori aerei: in Italia si tratta di oltre 1.200 soggetti, responsabili del 40% delle emissioni di gas serra nazionali.

In Italia, col decreto legislativo 216/2006 e successivamente col decreto legislativo 30/2013, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Comitato ETS) è l’Autorità nazionale competente per l’attuazione dell’ETS. Il Comitato ETS è un organo interministeriale presieduto dal Ministero dell’ambiente e partecipato dai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture.

Inoltre, in attuazione della direttiva Ue 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, è entrata in vigore il 25 giugno del 2020 il decreto legislativo del 9 giugno 2020.

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