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Cosa cambia per le imprese con l’entrata in vigore del CBAM



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Con l’entrata in vigore del regime definitivo il Carbon Border Adjustment Mechanism cambia in modo significativo la strategia di approvvigionamento di molte imprese, in particolare quelle più esposti a prodotti ad alta intensità di carbonio. Come agire e come prepararsi. L’analisi di Pier Paolo Ghetti, Global Trade Advisory Leader di Deloitte Italia

Pubblicato il 18 feb 2026



CBAM cosa cambia

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è il meccanismo UE che applica una sorta di “aggiustamento” del costo della CO2 alle importazioni di beni ad alta intensità di carbonio. Il CBAM è stato predisposto per evitare il carbon leakage ovvero per ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni e per evitare che produzione si sposti fuori dall’UE al solo scopo di sfuggire ai costi climatici. Grazie al CBAM è infatti possibile allineare il prezzo del carbonio tra prodotti UE (soggetti all’ETS) e prodotti importati da paesi dove non sono presenti normative di questo tipo.


Cosa cambia con l’entrata in vigore del Carbon Border Adjustment Mechanism

Dal primo gennaio 2026 il CBAM è entrato a tutti gli effetti in vigore e rappresenta per le imprese uno strumento operativo e vincolante. Per capire i cambiamenti in atto per le imprese riprendiamo alcuni punti dell’analisi di Pier Paolo Ghetti, Global Trade Advisory Leader di Deloitte Italia, pubblicata su Voices, la piattaforma dedicata ai commenti degli esperti Deloitte.

«Il Carbon Border Adjustment Mechanism – puntualizza Ghetti – è uno degli strumenti più strategici della politica climatica dell’Unione europea. Nell’ambito del pacchetto Fit for 55, il CBAM punta infatti a integrare la dimensione ambientale nelle dinamiche del commercio internazionale, estendendo il principio del “prezzo del carbonio” anche alle importazioni di determinati beni ad alta intensità emissiva provenienti da Paesi terzi».

Dopo una fase transitoria il CBAM è nella condizione di incidere sulle strategie di approvvigionamento delle imprese

«Dopo una fase transitoria caratterizzata da obblighi meramente dichiarativi e da una funzione prevalentemente sperimentale e conoscitiva – ha osservato Ghetti -, il CBAM è adesso destinato a incidere in modo strutturale sulle strategie di approvvigionamento dall’estero, sulla governance interna e sui presìdi di compliance delle imprese operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di carbon leakage».

L’avvio del regime definitivo del Carbon Border Adjustment Mechanism (noto impropriamente anche come tassa del carbonio) rappresenta un passaggio strategico nella politica climatica dell’Unione europea.

Quali sono le tipologie di imprese interessate?

Il CBAM interessa direttamente gli importatori UE di specifiche categorie di merci appunto ad alta intensità di carbonio. Gli esempi in questo senso riguardano le industrie del ferro, dell’acciaio, dell’alluminio, del cemento, ma anche il mondo dei fertilizzanti, e i settori dell’energia elettrica e dell’idrogeno.

Massima attenzione agli effetti sistemici lungo le catene del valore

Si tratta di un meccanismo congegnato per produrre effetti sistemici lungo le catene del valore, in particolare per agire anche sui fornitori extra-UE, sui processi di procurement, sulla rendicontazione ESG e sulla corporate governance aziendale.

«La raccolta, la verifica e la tracciabilità dei dati relativi alle emissioni incorporate – puntualizza Ghetti – diventano, infatti, un elemento centrale della strategia di sostenibilità e di gestione del rischio regolatorio delle imprese».

Il principio alla base del meccanismo CBAM

Ghetti osserva inoltre che «In termini sostanziali, il meccanismo assoggetta le importazioni relative ai settori interessati a un onere equivalente a quello sostenuto dalle imprese europee nell’ambito dell’EU Emissions Trading System (EU ETS), neutralizzando o comunque riducendo il rischio che le produzioni più inquinanti vengano delocalizzate al di fuori dell’Unione per aggirare gli standard ambientali più rigorosi.” In questo modo il CBAM non deve essere considerata una misura protezionistica, ma a tutti gli effetti è chiamato a svolgere un ruolo di strumento per l’allineamento competitivo e la tutela dell’integrità ambientale del mercato interno.

Quali sono gli adempimenti e le responsabilità in capo agli importatori?

Quali sono concretamente i cambiamenti che accompagnano l’entrata in vigore del regime definitivo del CBAM in particolare per gli importatori?

Le imprese interesate sono chiamate ad adottare un metodo di compliance di tipo strutturale e non più solo formale. Ghetti spiega questa condizione sottolineando che “Il rispetto della normativa CBAM richiede infatti l’integrazione di competenze doganali, ambientali, fiscali e finanziarie, nonché l’adozione di adeguati assetti organizzativi e di controllo”.

Il ruolo chiave del dichiarante CBAM autorizzato

Dal punto di vista operativo gli adempimenti al CBAM prevedono un ruolo chiave nella figura del dichiarante CBAM autorizzato. “Si tratta di una funzione che necessita di requisiti soggettivi e, nello stesso tempo, della dimostrazione dell’esistenza di processi interni idonei a garantire la corretta raccolta, gestione e tracciabilità dei dati relativi alle emissioni incorporate“, spiega Global Trade Advisory Leader di Deloitte Italia.

L’obbligo di dichiarazione CBAM annuale

L’obbligo di dichiarazione annuale da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno (a decorrere dal 2027), rappresenta uno dei principali obblighi introdotti dal regime definitivo. Gli importatori hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM che deve essere riferita alle importazioni effettuate nell’anno solare precedente. In questa dichiarazione gli importatori dovranno indicare le emissioni di CO2 incorporate per ciascun prodotto, determinate secondo metodologie armonizzate a livello unionale.

Attenzione ai valori effettivi e ai valori default

Una speciale attenzione deve essere rivolta alla novità relativa ai valori effettivi e valori default. Concretamente nel caso di valori effettivi il calcolo delle emissioni può essere basato su dati effettivi (actual values), che devono essere certificati da un verificatore accreditato, oppure, nel caso in cui non possibile disporre di valori effettivi il calcolo dovrà prendere in considerazione i valori default, che però sono strutturalmente più elevati e penalizzanti.

Si tratta di una scelta molto importante in quanto, come appare evidente, ha un impatto economico diretto. Il meccanismo cerca cioè di incentivare una gestione più proattiva e precisa di tutti i flussi informativi lungo la catena di fornitura.

Come funziona l’acquisto e la restituzione dei certificati CBAM

Relativamente alle attività che riguardano l’acquisto e la restituzione dei certificati CBAM, il meccanismo si basa prima di tutto sulla piattaforma messa a disposizione dalla Commissione europea. Grazie a questo strumenti i certificati, acquistabili a partire dal 1° febbraio 2027 dovranno essere restituiti entro il 30 settembre di ciascun anno in quantità corrispondente alle emissioni dichiarate.

C’è spazio per una forma di flessibilità

Il CBAM considera e mette a disposizione anche alcuni meccanismi di flessibilità nel caso si presenti la necessità di gestire delle. In questi casi è possibile effettuare il riacquisto o la cancellazione dei certificati non utilizzati, secondo tempistiche definite (31 ottobre e 1° novembre).

CBAM: un meccanismo in evoluzione

Ghetti tiene a precisare che è importante disporre di una visione di insieme del CBAM in quanto “Il Carbon Border Adjustment Mechanism è concepito come un meccanismo dinamico e suscettibile di progressiva espansione – osserva -. A partire dal 2028 è infatti prevista una possibile estensione dell’ambito oggettivo a circa 180 categorie di prodotti downstream, tra cui componenti meccanici, parti di veicoli e apparecchiature industriali, con l’obiettivo di intercettare porzioni sempre più ampie delle catene del valore“.

Quali sono gli spazi di incertezza a cui prestare attenzione

In questa fase è importante considerare con attenzione anche i possibili profili di incertezza. Sempre nell’analisi di Ghetti si porta l’attenzione sull’assenza di misure compensative per le esportazioni dell’Unione. In questo caso ci sono dubbi interpretativi relativi all’applicazione del CBAM ai regimi doganali speciali e si è espressa la necessità di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti. In questo scenario la sfida più impegnativa, come osserva Ghetti “riguarda la capacità di garantire un equilibrio sostenibile tra tutela ambientale, certezza del diritto e competitività del sistema produttivo europeo”.

Come trasformare il CBAM da obbligo a leva di innovazione

Le conclusioni dell’analisi di Ghetti considerano “il 2026 come un banco di prova decisivo per il CBAM e, più in generale, per l’attuazione del Green Deal europeo. In questo contesto le imprese sono chiamate a una gestione sempre più consapevole, integrata e preventiva della compliance, in uno scenario caratterizzato da crescente complessità normativa e da un’attenzione sempre maggiore al controllo dei costi”.

Per affrontare in modo efficiace anche in termini di sviluppo il CBAM appare importante “considerarlo un investimento che coinvolge processi, tecnologie e competenze specialistiche attraverso i quali trasformare l’adempimento regolatorio da mero obbligo a leva strategica di innovazione, per migliorare il posizionamento competitivo e per migliorare le performance in materia di sostenibilità“, conclude Ghetti.

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