governance

EUDR: l’UE aggiorna le regole contro la deforestazione



Indirizzo copiato

La Commissione europea ha aggiornato l’ambito di applicazione e gli strumenti operativi del Regolamento europeo contro la deforestazione (EUDR). Le novità riguardano l’elenco dei prodotti interessati, il sistema informatico per la due diligence e nuove linee guida per aiutare imprese e autorità ad applicare la normativa dal 30 dicembre 2026

Pubblicato il 19 ago 2026

Mauro Bellini

Direttore Responsabile ESG360.it, EnergyUP.Tech e Agrifood.Tech



EUDR DEFORESTAZIONE
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti


La Commissione europea completa il percorso di attuazione dell’EUDR

L’approvazione di due nuovi provvedimenti permettono di accompagnare l’entrata in vigore del regolamento EU Deforestation Regulation (EUDR) . Con meno di sei mesi all’avvio dell’applicazione del Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (EUDR), la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure destinato a chiarire definitivamente il quadro operativo per imprese e autorità nazionali.

Lo scorso 13 luglio 2026 Bruxelles ha infatti approvato due atti complementari: un Regolamento delegato, che aggiorna l’elenco dei prodotti soggetti alla normativa, e un Regolamento di esecuzione, che definisce le regole di funzionamento del sistema informatico attraverso cui le aziende dovranno trasmettere le dichiarazioni di due diligence.

Le misure completano il percorso di semplificazione avviato nei mesi precedenti e intendono offrire maggiore certezza giuridica agli operatori economici prima dell’entrata in applicazione della disciplina.

Che cos’è l’EU Deforestation Regulation o EUDR

Prima di procedere con l’analisi del Regolamento delegato e del Regolamento di esecuzione può essere utile rifocalizzare l’attenzione sull’EUDR e sui suoi obiettivi.

L’EU Deforestation Regulation (EUDR) rappresenta uno dei pilastri del Green Deal europeo e della Strategia UE sulla biodiversità. L’obiettivo EUDR è impedire che il consumo europeo contribuisca alla deforestazione o al degrado forestale in qualsiasi parte del mondo.

Per questo motivo il regolamento impone che determinati prodotti possano essere commercializzati o esportati dall’Unione europea soltanto se soddisfano tre condizioni fondamentali:

  • sono deforestation-free, cioè non derivano da terreni interessati da deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;
  • sono stati prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine;
  • sono accompagnati da una dichiarazione di due diligence presentata dall’operatore economico.

Quali sono le materie prime interessate dall’EUDR?

I cambiamenti non modificano le basi del regolamento relativamente alle sette materie prime considerate maggiormente responsabili della deforestazione globale:

  • bovini;
  • cacao;
  • caffè;
  • palma da olio;
  • gomma;
  • soia;
  • legno.

Va precisato che oltre alle materie prime, la normativa coinvolge numerosi prodotti derivati, come mobili, cioccolato, pneumatici, carta, compensati e altri beni trasformati identificati attraverso specifici codici doganali.

Quali sono le novità introdotte dalla Commissione con l’intervento del luglio 2026?

La Commissione europea ha aggiornato l’elenco dei prodotti soggetti alla normativa e in particolare gli interventi più significativi si concentrano nell’Allegato I del regolamento, cioè l’elenco ufficiale dei prodotti interessati.

La Commissione ha effettuato un aggiornamento mirato per chiarire meglio quali prodotti rientrino effettivamente nel campo di applicazione della normativa. Le principali modifiche possono essere così sintetizzate:

Prodotti che vengono esclusi

Con questo intervento escono dall’ambito applicativo alcuni prodotti il cui collegamento con il rischio di deforestazione è stato ritenuto limitato oppure non coerente con gli obiettivi della norma come nel caso

  • di alcuni prodotti in pelle;
  • di carcasse di pneumatici rigenerati

Prodotti (nuovi) che vengono inclusi

Entrano invece nell’Allegato I nuovi prodotti trasformati che utilizzano materie prime già coperte dalla normativa come nel caso

Per le nuove categorie incluse è previsto un periodo transitorio aggiuntivo: gli obblighi scatteranno dal 30 dicembre 2027, un anno dopo l’entrata in applicazione generale della normativa.

Quali caratteristiche avrà il nuovo sistema informatico per la due diligence

Maggiore semplicità nella trasmissione delle informazioni: questo è il senso principale degli interventi legati alla componente del sistema informativo per la gestione della due diligence. Il secondo provvedimento adottato dalla Commissione riguarda infatti il funzionamento dell’Information System, la piattaforma digitale europea attraverso la quale gli operatori dovranno trasmettere le dichiarazioni di due diligence.

Il nuovo regolamento aggiorna le regole tecniche della piattaforma allo scopo di ottenere almeno quattro obiettivi:

  • uniformare le modalità di presentazione delle dichiarazioni;
  • ridurre gli oneri amministrativi;
  • semplificare la gestione delle dichiarazioni semplificate;
  • facilitare lo scambio di informazioni tra imprese e autorità competenti.

Lo scenario nel quale si intende collocare l’attività legata al sistema informativo è rendere più efficiente l’intero processo di controllo e garantire un’applicazione omogenea della normativa in tutti gli Stati membri.

In che modo l’nfrastruttura digitale si mette al servizio della tracciabilità?

Si può mettere in evidenza che il sistema informatico rappresenta uno degli elementi più innovativi dell’EUDR. Ogni dichiarazione dovrà contenere informazioni dettagliate sull’origine delle materie prime, compresi i dati geografici relativi ai terreni di produzione, consentendo alle autorità di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

L’obiettivo è anche quello di creare condizioni di migliore e maggiore certezza per le imprese e in questo senso si collocano anche le nuove linee guida e le FAQ aggiornate.

Effettivamente, oltre ai due nuovi regolamenti, la Commissione ha annunciato l’aggiornamento della Guidance e delle Frequently Asked Questions (FAQ) dedicate all’EUDR. Questi documenti hanno l’obiettivo di chiarire numerosi aspetti interpretativi richiesti dalle imprese negli ultimi mesi, favorendo un’applicazione uniforme della normativa nei diversi Stati membri.

Per molte aziende la principale esigenza riguarda infatti la possibilità di comprendere con precisione: quali prodotti siano effettivamente soggetti alla normativa; quali informazioni devono essere raccolte; come predisporre la documentazione; come utilizzare il sistema informatico europeo.

Cosa cambia concretamente per le imprese e come cambia il ruolo della tracciabilità?

L’aggiornamento conferma una tendenza ormai evidente nelle politiche europee sulla sostenibilità. Sempre più normative — dall’EUDR al Digital Product Passport, passando per il Regolamento Ecodesign (ESPR) e il PPWR — stanno spostando l’attenzione dalla semplice conformità documentale alla tracciabilità digitale delle filiere. Per le imprese tutto questo significa investire in una serie di progettuailità che permettano di

  • migliorare la raccolta dei dati lungo la supply chain;
  • effettuare la geolocalizzazione delle aree produttive;
  • predisporre sistemi digitali di tracciabilità;
  • attuare una ampia gestione documentale;
  • mettere in campo azioni per la verifica dei fornitori.

La conformità normativa diventa quindi sempre più una questione di qualità e affidabilità dei dati.

Il calendario con le prossime scadenze

Dopo il rinvio approvato dall’Unione europea nel 2025, il calendario per gli obblighi dell’EUDR prevedono due grandi adempimenti:

  • dal 30 dicembre 2026 per operatori e commercianti di grandi e medie dimensioni;
  • dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese.

I mesi che separano le imprese dall’entrata in vigore dovranno quindi essere utilizzati per completare l’adeguamento organizzativo, verificare le catene di approvvigionamento e predisporre sistemi di raccolta e gestione delle informazioni richieste.

Un nuovo tassello della strategia europea contro la deforestazione

Con queste nuove misure la Commissione europea porta a compimento una fase cruciale del percorso di implementazione dell’EUDR. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo non contribuiscano alla distruzione delle foreste, dall’altro offrire alle imprese un quadro normativo più chiaro e prevedibile.

La sfida, ora, sarà trasformare gli obblighi di due diligence in un sistema di tracciabilità efficace e interoperabile lungo l’intera catena del valore. In questo senso, l’EUDR rappresenta uno dei primi esempi di regolazione europea che lega in modo diretto sostenibilità ambientale, gestione dei dati e responsabilità delle supply chain, anticipando un modello destinato a estendersi a numerosi altri settori della transizione ESG.

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x