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Articolo 6.2 di Parigi: il nodo decisivo dei mercati del carbonio


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L’Articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi permette ai Paesi di cooperare trasferendo risultati di mitigazione internazionali. Oggi è cruciale perché può mobilitare capitali, ridurre i costi della transizione e dare nuovo impulso ai mercati del carbonio purché garantisca integrità, trasparenza e qualità.

Pubblicato il 21 set 2026

Mauro Bellini

Direttore Responsabile ESG360.it, EnergyUP.Tech e Agrifood.Tech



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Cosa dice e perché è importante l'Articolo 6.2 dell'Accordo sul Clima di Parigi. L'impatto su carbon removal e carbon credit
The phrase " The Paris agreement is important " is on a banner in men's hands with blurred background. Resource. Warm. Rights. Rise. Target. Protest. Warming. America. Carbon. Crisis. Power. Global


Punti chiave

  • Origine e obiettivi: il Accordo di Parigi (COP21, 12/12/2015; in vigore 4/11/2016) punta a mantenere il riscaldamento ben sotto i 2 °C e a sforzarsi per 1,5 °C; ogni Paese presenta un NDC.
  • Il Articolo 6.2 consente accordi volontari per trasferire ITMO, con i corresponding adjustments che sottraggono le tonnellate al venditore e le aggiungono all’acquirente.
  • Impatto: il sistema può mobilitare capitali e imprese, ma richiede trasparenza, registri compatibili e addizionalità per evitare crediti di scarsa qualità e doppie rivendicazioni.
Riassunto generato con AI


Articolo 6.2: da dove arriva? cosa dice l’Accordo di Parigi? Quali erano gli obiettivi e gli impegni per il clima?

L’Accordo di Parigi è stato adottato il 12 dicembre 2015 da 195 Paesi durante la COP21 e ha acquisito efficacia il 4 novembre 2016. Il suo obiettivo principale è mantenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. L’accordo invita inoltre i Paesi a proseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. (Leggi a questo proposito il report UNFCCC che denuncia una crescita delle temperature oltre 1,5°C).
Ogni Stato deve presentare un piano climatico nazionale, chiamato Nationally Determined Contribution o NDC. Gli NDC indicano gli obiettivi e le azioni che ciascun Paese intende realizzare per ridurre le proprie emissioni. Gli impegni devono essere aggiornati ogni cinque anni, seguendo un principio di progressivo aumento dell’ambizione.
Concretamente, l’accordo ha introdotto un sistema comune di trasparenza per misurare e comunicare emissioni, risultati e interventi climatici, ha rafforzato anche l’impegno per l’adattamento, con l’obiettivo di rendere territori e comunità più resilienti. I Paesi sviluppati sono chiamati a mobilitare risorse finanziarie, tecnologie e competenze a favore delle economie più vulnerabili.

Cosa dice l’Articolo 6.2 in sintesi

L’Articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi sta assumendo un ruolo centrale nella cooperazione climatica internazionale. Il suo obiettivo è permettere ai Paesi di collaborare per raggiungere i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni, trasferendo risultati di mitigazione riconosciuti e contabilizzati secondo regole comuni.

Il meccanismo può indirizzare capitali verso progetti climatici realizzati dove la riduzione o la rimozione della CO₂ risulta più efficiente. Per funzionare deve però assicurare che ogni risultato venga conteggiato una sola volta e produca un beneficio ambientale reale.

Che cosa prevede l’Articolo 6.2

L’Articolo 6.2 consente a due o più Paesi di sottoscrivere accordi volontari per trasferire gli Internationally Transferred Mitigation Outcomes, conosciuti con l’acronimo ITMO.

Gli ITMO rappresentano risultati di mitigazione espressi in tonnellate di CO₂ equivalente o attraverso altre metriche coerenti con gli impegni climatici nazionali. Possono derivare, per esempio, da energie rinnovabili, efficienza energetica, riduzione del metano, protezione delle foreste o tecnologie di rimozione del carbonio dome DAC.

Il Paese che acquista gli ITMO può utilizzarli, nel rispetto delle regole applicabili, per contribuire al raggiungimento del proprio Nationally Determined Contribution, l’obiettivo climatico nazionale presentato nell’ambito dell’Accordo di Parigi.

I corresponding adjustments: cosa prevede l’Articolo 6.2

Il cuore del sistema è rappresentato dai “corresponding adjustments”, gli aggiustamenti corrispondenti. Se un Paese trasferisce a un altro un risultato di mitigazione, deve sottrarlo dalla propria contabilità climatica o carbon accounting, mentre il Paese acquirente può aggiungerlo alla propria.

Questo passaggio serve a impedire la doppia contabilizzazione. Senza l’aggiustamento, la stessa tonnellata di CO₂ potrebbe essere rivendicata sia dal Paese nel quale è stato realizzato il progetto sia da quello che ha acquistato il credito.

L’Articolo 6.2 cerca quindi di trasformare gli scambi internazionali in uno strumento coerente con la contabilità dell’Accordo di Parigi, introducendo autorizzazioni, registri, rendicontazione e controlli.

Perché oggi è diventato così importante

L’urgenza nasce dalla distanza tra gli impegni climatici dichiarati e le riduzioni necessarie per contenere il riscaldamento globale. Molti Paesi, soprattutto quelli emergenti e in via di sviluppo, dispongono di opportunità di mitigazione ma non delle risorse finanziarie sufficienti per realizzarle.

La cooperazione prevista dall’Articolo 6.2 permette ai Paesi acquirenti di sostenere interventi all’estero e a quelli ospitanti di attrarre investimenti, tecnologie e competenze. Se ben costruito, il sistema può ridurre il costo complessivo della transizione e rendere economicamente realizzabili progetti che altrimenti non partirebbero.

La possibilità di generare ITMO può inoltre creare nuove entrate per governi, comunità e sviluppatori, contribuendo alla diffusione delle tecnologie pulite e alla costruzione delle infrastrutture necessarie alla decarbonizzazione.

Il rapporto con gli obiettivi nazionali

La cooperazione non dovrebbe limitarsi a rendere meno costoso il raggiungimento degli obiettivi già fissati. L’Accordo di Parigi stabilisce che l’utilizzo dell’Articolo 6 debba promuovere una maggiore ambizione climatica e contribuire allo sviluppo sostenibile.

Il Paese che vende gli ITMO deve quindi valutare attentamente quali riduzioni trasferire. Una cessione eccessiva potrebbe rendere più difficile il raggiungimento del proprio obiettivo nazionale, soprattutto se venissero venduti per primi gli interventi meno costosi.

Gli accordi devono chiarire quantità, durata delle autorizzazioni, utilizzi consentiti e responsabilità in caso di revoca o irregolarità.

Articolo 6.2: una nuova prospettiva per le imprese

L’Articolo 6.2 interessa sempre più anche il settore privato. Le imprese possono finanziare o acquistare risultati di mitigazione autorizzati dai governi per determinati utilizzi climatici, purché siano rispettate le regole nazionali e internazionali.

Gli ITMO possono trovare spazio nei sistemi obbligatori, nei programmi internazionali e, con le necessarie cautele, nelle strategie climatiche aziendali. La presenza di un’autorizzazione governativa e dell’aggiustamento corrispondente può offrire maggiore certezza rispetto a molti crediti del mercato volontario.

Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi ITMO sia automaticamente di alta qualità. Restano essenziali addizionalità, misurazione rigorosa, permanenza dei risultati, tutela della biodiversità e rispetto delle comunità locali.

Le differenze tra Articolo 6.2 e Articolo 6.4

L’Articolo 6.2 si basa su accordi cooperativi tra Paesi, che mantengono una notevole autonomia nella definizione degli scambi. L’Articolo 6.4 istituisce invece un meccanismo centralizzato delle Nazioni Unite, con metodologie e supervisione internazionale.

I due strumenti possono convivere, ma presentano modelli di governance differenti. La maggiore flessibilità dell’Articolo 6.2 può accelerare le operazioni, mentre la minore standardizzazione rende ancora più importanti trasparenza e controllo pubblico.

Le condizioni per creare un mercato credibile

Il successo dell’Articolo 6.2 dipenderà dalla qualità dei dati, dalla compatibilità dei registri e dalla capacità di seguire ogni unità dalla generazione fino all’utilizzo. Occorre inoltre rendere accessibili autorizzazioni, transazioni e informazioni sui progetti.

Regole poco chiare potrebbero favorire crediti di scarsa qualità, doppie rivendicazioni o riduzioni che sarebbero avvenute comunque. Al contrario, un sistema affidabile può rafforzare la fiducia nei mercati del carbonio e indirizzare finanziamenti verso azioni climatiche misurabili.

L’importanza attuale dell’Articolo 6.2 risiede proprio in questo passaggio: trasformare la cooperazione sul carbonio da promessa diplomatica a infrastruttura finanziaria e contabile della transizione. La sua efficacia non sarà misurata dal numero di crediti scambiati, ma dalla quantità di riduzioni aggiuntive e verificabili che riuscirà a generare.

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