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Nuovi ESRS, in Gazzetta le regole per il reporting ESG


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Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale europea i nuovi ESRS semplificati e lo standard volontario per le imprese escluse dalla CSRD. Le regole obbligatorie si applicheranno dagli esercizi 2027, mentre per il 2026 arriva un regime transitorio. Cambiano le richieste alle aziende della filiera

Pubblicato il 25 set 2026

Mauro Bellini

Direttore Responsabile ESG360.it, EnergyUP.Tech e Agrifood.Tech



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Nuovi ESRS
Close up of finger pressing enter on laptop for ESG reporting to finalize sustainability targets and net zero business goals




L’attenzione verso gli ESRS European Sustainability Reporting Standard è in questo periodo, giustamente, molto alta. Il nuovo sistema europeo per la rendicontazione di sostenibilità entra nella fase operativa ed è importante segmalare che il 21 settembre 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i due regolamenti delegati che introducono gli ESRS semplificati e uno standard volontario per le imprese non soggette alla CSRD.

Come ESG360 ci siamo occupati recentemente della revisione degli standard da parte della Commissione UE e del rapporto tra ESRS settoriali e CSRD. Ora che la pubblicazione rende definitivi i testi adottati dalla Commissione europea il 3 luglio 2026, dopo la conclusione del periodo di controllo da parte del Parlamento e del Consiglio dell’UE, ci troviamo di fronte a un nuovo quadro che come richiesto da più parti punta a ridurre gli oneri amministrativi, rendere più chiara la rendicontazione e a limitare le richieste di dati rivolte alle imprese di minori dimensioni.

Per chi volesse disporre direttamente dei documenti originali ecco direttamente il documento con il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 – nuovi ESRS e il documento con il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 – standard volontario.

Cosa dicono i due regolamenti sulla rendicontazione di sostenibilità

Il primo provvedimento è il Regolamento delegato UE 2026/1563, che modifica il precedente Regolamento 2023/2772 e sostituisce gli European Sustainability Reporting Standards con una versione semplificata.

Gli ESRS disciplinano le informazioni ambientali, sociali e di governance che devono essere pubblicate dalle imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive. In seguito alla revisione della CSRD, l’obbligo riguarda le aziende che superano contemporaneamente la media di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto annuo, anche su base consolidata per i gruppi.

Il secondo provvedimento, il Regolamento delegato UE 2026/1560, introduce invece uno standard volontario destinato alle imprese che non rientrano nel perimetro obbligatorio. Il modello consente soprattutto alle aziende più piccole di rispondere attraverso un riferimento comune alle richieste provenienti da clienti, banche, investitori e partner commerciali.

I nuovi ESRS saranno obbligatori dagli esercizi 2027

Il Regolamento 2026/1563 entrerà in vigore a brevissimo, vale a dire il 10 novembre 2026. I nuovi ESRS dovranno essere applicati agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027. Le aziende obbligate alla rendicontazione dovranno quindi aggiornare la propria analisi di doppia materialità, i processi di raccolta e controllo dei dati, i sistemi informativi e la struttura della dichiarazione di sostenibilità.

I datapoint obbligatori diminuiscono di oltre il 60%

La revisione riduce sensibilmente le informazioni richieste: secondo la Commissione europea, i datapoint obbligatori diminuiscono di oltre il 60%, mentre il numero complessivo viene ridotto di più del 70%. L’obiettivo è concentrare il report sulle informazioni realmente rilevanti e abbassare i costi di rendicontazione senza compromettere la qualità dell’informativa.

Nuovi ESRS: massima attenzione al principio della doppia materialità

La semplificazione non toglie spazio alla doppia materialità, che rimane il criterio fondamentale per stabilire cosa deve essere rendicontato. L’impresa deve continuare a considerare due prospettive:

  • gli impatti prodotti dalle proprie attività sulle persone e sull’ambiente
  • gli effetti che rischi e opportunità di sostenibilità possono generare sulla situazione finanziaria, sui risultati economici e sui flussi di cassa.

I nuovi ESRS forniscono indicazioni più precise sull’applicazione di questo principio e permettono alle aziende di focalizzarsi sui temi realmente materiali. La valutazione non dovrebbe quindi trasformarsi in una raccolta generalizzata di indicatori, ma guidare la selezione delle informazioni necessarie a comprendere impatti, rischi e performance.

Le possibilità per la rendicontazione dell’esercizio 2026

Per le imprese della cosiddetta wave 1 che rendicontano un esercizio finanziario iniziato nel 2026 è previsto un regime transitorio. Queste aziende hanno la possibilità di scegliere fra tre possibilità:

  • continuare ad applicare gli ESRS nella versione precedente;
  • utilizzare i precedenti ESRS beneficiando di alcune semplificazioni introdotte dal nuovo regolamento;
  • adottare direttamente la nuova versione degli standard.

Le agevolazioni utilizzabili insieme ai vecchi ESRS riguardano, tra l’altro, l’approccio alla doppia materialità, la raccolta delle informazioni lungo la catena del valore, il trattamento di acquisizioni e dismissioni, la presentazione dei dati sulla Tassonomia europea e la sintesi introduttiva del report. La scelta dovrà però essere dichiarata in modo trasparente: la relazione di sostenibilità dovrà specificare chiaramente quale versione degli standard è stata applicata.

Uno standard volontario per le imprese “fuori dalla CSRD”

Il Regolamento 2026/1560 offre alle imprese escluse dagli obblighi un sistema proporzionato per comunicare le proprie informazioni ESG. Il modello mantiene una coerenza generale con i temi coperti dagli ESRS, ma limita la quantità e il livello di dettaglio dei dati richiesti. Concretamente, lo standard volontario non introduce un nuovo obbligo: l’impresa può scegliere se utilizzarlo in funzione delle proprie esigenze, della posizione nella filiera e delle richieste ricevute da clienti o finanziatori.

Uno dei potenziali benefici di questo nuovo scenario riguarda il fatto che la presenza di un modello europeo comune dovrebbe ridurre la proliferazione di questionari differenti e consentire alle PMI di preparare una base informativa riutilizzabile nei rapporti commerciali e finanziari.

Come si deve considerare il value chain cap per limitare le richieste ai fornitori

Dal 1° gennaio 2027 lo standard volontario svolgerà anche la funzione di value chain cap, ossia di limite alle informazioni che le imprese soggette alla CSRD possono pretendere dalle aziende della propria catena del valore con non più di 1.000 dipendenti.

Per le esigenze della rendicontazione CSRD, una grande impresa non potrà obbligare questi soggetti a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo standard volontario. Potrà domandare dati aggiuntivi, ma dovrà chiarire che la richiesta supera il limite e che il partner ha il diritto di non rispondere.

Il limite riguarda esclusivamente le informazioni richieste per adempiere alla CSRD e non si estende ai dati necessari per altri obblighi normativi o finalità commerciali. La Commissione precisa inoltre che le aziende dovrebbero richiedere soltanto le informazioni effettivamente necessarie, senza utilizzare automaticamente l’intero set disponibile.

A questo punto quali sono gli adempimenti delle imprese

Le aziende obbligate dovranno valutare l’impatto dei nuovi ESRS sul proprio sistema di reporting, aggiornare il catalogo dei dati e definire la scelta da adottare per l’esercizio 2026. Queste imprese dovranno inoltre rivedere questionari e procedure utilizzati per raccogliere informazioni dai fornitori. Nel caso delle imprese fuori dal perimetro entra in gioco la necessità di esaminare lo standard volontario e verificare se possa diventare il riferimento unico per rispondere alle richieste della filiera e del sistema finanziario.

In sostenza la semplificazione riduce certamente la quantità dei dati, ma non dovrebbe, almeno nelle intenzioni, ridurre il valore strategico della rendicontazione. Doppia materialità, qualità delle informazioni e capacità di collegare obiettivi ESG e performance aziendali restano gli elementi centrali del nuovo sistema europeo, anche se – va detto – in un modo diverso.

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