È notizia recente l’approvazione in via preliminare, da parte del Governo, di uno schema di decreto legislativo volto al recepimento della nuova Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente (sostitutiva delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE), attualmente in esame alla Camera dei Deputati per il prescritto parere parlamentare.
Il percorso del provvedimento
Il provvedimento, in attesa della sua adozione definitiva, segue a breve distanza di tempo l’approvazione – nel corso dell’estate del 2025 – di un altro importante intervento di riforma del sistema sanzionatorio in materia ambientale, specificamente riferito al settore dei rifiuti, costituito dal d.l. 116/2025, conv. con mod. in l. 147/2025 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), il quale tuttavia, pur scaturito da esigenze diverse da quelle di attuazione della Direttiva, per certi versi ne ha anticipato alcuni contenuti.
L’elenco delle condotte costituenti reato ambientale
La Direttiva, in particolar modo, si segnala per aver implementato l’elenco delle condotte costituenti reato ambientale, per aver precisato la nozione di illiceità/abusività della condotta e alcuni elementi costitutivi delle fattispecie e per aver introdotto la categoria dei reati “qualificati” (articoli 3 e 4), nonché per aver potenziato il quadro delle sanzioni applicabili, confische incluse, alle persone fisiche (articoli 5 e 10) e giuridiche (articoli 6 e 7) e delle circostanze aggravanti e attenuanti (articoli 8 e 9).

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, in attuazione della delega conferita dall’articolo 9 l. 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024), si caratterizza per un intervento – rispetto alle numerose e incisive novità della Direttiva – di carattere “minimo”, poiché focalizzato principalmente sulla disciplina del Codice penale (Titolo VI-bis del Libro Secondo, già introdotto con la nota riforma sugli “ecodelitti” di cui alla l. 68/2015).
La modifica del delitto di inquinamento ambientale
Il provvedimento, in particolare, prevede la modifica del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.), con un ampliamento dell’oggetto materiale delle condotte – ora riferito anche agli «habitat» (con conseguente abrogazione del vigente articolo 733-bis c.p.) – e con la riformulazione del sistema delle aggravanti (comma 2), ora esteso (commi 3 e 4) anche a ipotesi di «distruzione» o di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.
L’introduzione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti
Di sicuro interesse risulta l’introduzione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (articolo 452-bis.1 c.p.), che punisce l’abusiva immissione sul mercato o messa in circolazione di prodotti il cui impiego – per lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque che comporta – cagioni gli eventi tipici dell’inquinamento ambientale. Il delitto in esame è altresì inserito come condotta-base della successiva ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale, già prevista dall’articolo 452-ter c.p.

Il tema della violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea
Trova finalmente espressa tipizzazione, nella disciplina codicistica, il requisito di «abusività» della condotta (articolo 452-quinquiesdecies c.p.) – fino ad oggi plasmato dalla produzione giurisprudenziale – il quale è riferito alla violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea (non solo nella materia ambientale in senso stretto, ma altresì in tema di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali), di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle prime o alla commissione del fatto sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Da notare che lo schema non recepisce l’ulteriore accezione di «illiceità» prevista dalla Direttiva «qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali».
Nuove circostanze aggravanti
Lo schema, infine, oltre a prevedere nuove circostanze aggravanti comuni applicabili a tutti i delitti del Titolo VI-bis del Codice penale e riferite al profitto di rilevante entità e all’utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi (articolo 452-sexiesdecies c.p.) e due nuovi delitti che sanzionano la produzione e il commercio abusivi di sostanze ozonolesive e di gas a effetto serra, interviene anche sulla disciplina della responsabilità “da reato” degli enti, integrando il “catalogo” dei reati presupposto in materia ambientale (articolo 25-undecies d.lgs. 231/2001) con le fattispecie di nuovo conio e disponendo contestualmente un irrigidimento sanzionatorio in relazione alle ipotesi aggravate degli “ecodelitti”.
In tale contesto, tuttavia, il legislatore non prevede – come ad esempio già avvenuto in occasione del recente d.lgs. 211/2025, recante la disciplina dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea – il “passaggio” al metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie destinate agli enti sulla base del fatturato mondiale totale o in relazione alla misura “fissa” determinata dalla Direttiva (a seconda del reato presupposto, 40 o 24 milioni di euro).












