Normative

Sicurezza negli ambienti di lavoro nella ripresa dopo il lockdown

Quali sono le indicazioni contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020. Quale ruolo hanno il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti al servizio, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Pubblicato il 12 Giu 2020

Gabrio Ghezzi

ingegnere ambientale e del territorio, formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro, RSPP

sicurezza

Nella fase di ripresa delle attività economiche di questo particolare periodo, al fine di creare le condizioni che assicurino a tutti adeguati livelli di protezione si deve tenere in considerazione, oltre alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, anche il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (in seguito “Protocollo”), aggiornato alla data del 24 aprile 2020.

La ripresa delle attività deve essere eseguita in pieno rispetto del quadro normativo vigente, in materia di salute e sicurezza, che dovrà essere applicato ben più che pedissequamente.

Le figure aziendali coinvolte

Sapendo che il D. Lgs. 81/08 è un testo di legge parecchio articolato che richiama in sé altre norme nonché norme tecniche (UNI, EN, ISO, INAIL) è doveroso tenere presente che il medesimo decreto è stato redatto e promulgato con lo scopo di governare ogni singola attività di lavoro che ricade nel campo di applicazione. Non vi è alcuna differenza tra macrocategorie, codici Ateco o altro. Proprio per questo si devono calare nella singola realtà le prescrizioni di legge. Il datore di lavoro (DdL), si deve affidare, avvalere e fidare dei propri collaboratori: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), eventuali e relativi addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), il medico competente (MC), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Di fondamentale importanza è anche la collaborazione e il supporto di tutti i lavoratori.

La valutazione di tutti gli aspetti per la ripresa deve essere svolta in modo concertato, con i diversi attori aziendali, come se fosse una riunione periodica (D.Lgs. 81/08, art. 35) anche se l’azienda non è soggetta a tale obbligo. Tale riunione potrebbe essere svolta con supporto informatico, virtualizzando l’incontro e limitando così le possibilità di contagio. Un confronto tra DdL, RSPP, MC e RLS risulta, però, fondamentale al fine di integrare i diversi punti di vista, la scienza, la tecnica, la medicina con, ovviamente, la piena considerazione delle necessità dei lavoratori, anche in riferimento allo stress lavoro-correlato che, gli stessi, potrebbero vivere come figlio della paura del contagio. Al DdL compete, senza poterla delegare (D. Lgs. 81/08, art. 17), la valutazione di tutti i rischi e successiva redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). Pertanto il DdL dovrà valutare questo nuovo rischio, il Covid-19, relativamente ai luoghi di lavoro che, come previsto, devono essere tenuti salubri. Il confronto con le altre figure della gerarchia in materia di tutela di salute e sicurezza diviene fondamentale al fine di integrare tutti gli aspetti valutativi in considerazione delle caratteristiche aziendali. Si rammenta in questa sede che il DdL deve valutare i rischi per la salute (malattie e malattie professionali), i rischi per la sicurezza (infortuni), i rischi relativi alla singola persona (ad esempio le vibrazioni derivanti dall’uso di una attrezzatura) e i rischi che possono riguardare aree o gruppi di lavoratori (proprio come il rumore ovvero il Covid-19).

Decreto legislativo n.81/08, integrazione con le misure previste dal protocollo

Nel processo di valutazione dei rischi deve essere stabilita anche la politica aziendale tesa a diffondere una specifica informazione a tutti i lavoratori (cfr. Protocollo, 1 – informazione) nonché le modalità di divulgazione che, sarebbe bene, tenessero registrata l’avvenuta informazione a tutti i lavoratori mediante firma di ricezione da parte di ognuno. Gli argomenti da trattare sono, ad esempio, l’obbligo di rimanere al domicilio in caso di febbre o sintomi influenzali, piuttosto che l’impegno al rispetto di quanto previsto dall’autorità o dall’azienda per l’accesso al luogo di lavoro. Il Protocollo prevede anche quali siano le condizioni per cui garantire o vietare l’accesso all’azienda (cfr Protocollo, 2 – modalità di ingresso all’azienda), banalmente la temperatura di 37.5 °C è la soglia oltre la quale non si può accedere al luogo di lavoro.

Elementi cardine della valutazione saranno, le distanze dei lavoratori, i loro flussi, la topografia aziendale, gli impianti, le attrezzature, le linee produttive, i contatti con l’esterno, diretti con persone ovvero indiretti per il tramite della materia (cfr. Protocollo, 3 – modalità di accesso dei fornitori esterni). I fornitori, i clienti ed i visitatori potranno accedere solo se necessario e sottostando a tutte le regole aziendali. I contatti con l’esterno dovranno essere il più contenuti possibile. Gli esterni, dotati di idonei DPI, dovranno seguire i percorsi definiti per spostarsi all’interno dell’azienda e potranno accedere solo alle aree per le quali è stato previsto l’accesso. Similarmente potranno usufruire solo dei servizi igienici consentiti a loro senza creare interferenze promiscue con i servizi e gli ambienti in uso unicamente ai lavoratori.

A valle della valutazione dei rischi, dovrà scaturire un nuovo DVR, ovvero un aggiornamento del DVR in essere. All’interno dell’aggiornamento previsto, si dovrà dare evidenza delle metodologie di valutazione, del previsioni per annullare ovvero ridurre il rischio, dei dispositivi di protezione collettiva (DPC), dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché delle misure tecniche organizzative e procedurali (MTOP) adottate per contrastare la diffusione del virus ed il contagio, quali, ad esempio:

  • pulizia, sanificazione, disinfezione, lavaggi dell’azienda, delle attrezzature, dei materiali, ecc (cfr. Protocollo, 4 – pulizia e sanificazione in azienda). Nel DVR dovranno essere presenti le indicazioni dell’orizzonte temporale in cui eseguire ogni singola attività, i prodotti da usare, le attrezzature da impiegare ed il rischio che le nuove attrezzature e agenti chimici comportano. Spesso i sanificanti sono corrosivi e l’uso dei medesimi deve avvenire con i DPI previsti dal produttore o migliorativi decisi nella menzionata riunione tra gli attori aziendali. L’articolo 20 recita: “I lavoratori devono in particolare utilizzare correttamente […] le sostanze e le miscele pericolose […] nonché i dispositivi di sicurezza; I lavoratori devono in particolare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione”;
  • detersione, pulizia, disinfezione e misure igieniche a carico di tutti i lavoratori (cfr. Protocollo, 5 – precauzioni igieniche personali). Dovrà essere data specifica informazione in merito alla corretta metodologia per, ad esempio, lavarsi bene le mani. Sarebbe opportuno poter svolgere una specifica attività formativa nonché specifico addestramento sulla dinamica corretta per garantire la pulizia delle mani. L’articolo 20 recita: “I lavoratori devono in particolare osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;”;
  • informazione, formazione ed addestramento a cui assoggettare i lavoratori, squadre di essi ovvero singoli individui (cfr. Protocollo, 6 – dispositivi di protezione individuale). In funzione delle distanze delle postazioni di lavoro, al transito tra reparti aziendali e a tutto quanto identifichi il modus operandi dell’azienda, si dovranno svolgere: attività di informazione tese a chiarire le regole da rispettare; attività di formazione tese alla creazione di competenze ed autonomie decisionali per i lavoratori che svolgono le attività di preposto; attività di addestramento tese alla creazione di abilità pratiche per l’uso corretto dei dpi messi a disposizione e consegnati. L’articolo 20 recita: “I lavoratori devono in particolare partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;”. Siccome il Protocollo (cfr. Protocollo, 10 – spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione) prevede espressamente che queste non siano consentite, ma il DdL deve, ai sensi del D. Lgs. 81/08, articolo 18, comma 1 “prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;” sarà bene organizzare tali incontri proprio nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo al punto 10, facendo attenzione al distanziamento, all’aerazione, al corretto uso dei dpi, ecc.;
  • Si dovrà valutare se esistono in azienda locali comuni quali mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, servizi igienici, sale riunioni, sale di attesa, ecc (cfr. Protocollo, 7 – gestione spazi comuni). È facoltà del DdL, ad esempio, vietare il fumo in tutte le pertinenze aziendali proprio a fronte della necessità di evitare trasferimenti tra mani e bocca, nonché vietare la dismissione delle mascherine. Dovrà essere regolamentato l’accesso a tali aree comuni e, se non fondamentali, valutarne la chiusura.

L’attività di valutazione deve essere scritta in modo da poter integrare velocemente eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie al fine di accogliere cambiamenti normativi nonché di aggiornamento del Protocollo medesimo.

La componente teorica figlia della menzionata riunione dovrà essere trasferita nella pratica, nella quotidianità anche considerando, ove possibile, la riorganizzazione aziendale (cfr. Protocollo, 8 – organizzazione aziendale) disponendo la chiusura di tutti quei reparti diversi dalla produzione o per i quali è possibile il funzionamento in smart working. Ove impossibile la chiusura dei reparti, si dovrà procedere alla rimodulazione dei livelli produttivi, magari favorendo la turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di ridurre i contatti nonché di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. A fronte della riorganizzazione aziendale, i lavoratori del medesimo turno e/o gruppo dovranno entrare ed uscire dall’azienda in modo scaglionato al fine di consentire l’uso comune degli ambienti in rispetto delle distanze e delle dinamiche di contenimento del contagio. Se possibile, dovrà essere identificato un circuito separato di ingresso e uscita dall’azienda che preveda anche la presenza di detergenti per l’igiene personale (cfr. Protocollo, 9 – gestione entrata e uscita dei dipendenti).

Procedure di controllo necessarie

Il DdL deve creare una gerarchia di controllo con specifiche procedure delegando singoli lavoratori allo scopo di vigilare sull’osservanza di quanto disposto.

I lavoratori con compiti speciali che richiedono una formazione specifica: il RSPP (se non è esterno), gli ASPP, il RLS (o RLST), i preposti, i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e sanitarie), avendo già una formazione e addestramento specifici, sono i migliori candidati alla delega di funzioni tesa a integrare, nella pratica operativa, quanto previsto dal Protocollo. La delega di funzioni deve rispettare i criteri espressi dal D. Lgs. 81/08, Art. 16 al fine di poter essere valida. Si rammenta che la delega non esime il delegante dalla vigilanza sull’attività del delegato. Si rende, pertanto, necessario istituire procedure tese a vigilare che alcuno possa venire meno anche ad una sola previsione procedurale. La vigilanza crea una fondamentale ridondanza tesa ad accertarsi che quanto si deve fare venga effettivamente fatto. Qualora disposizioni ed istruzioni rendessero farraginoso il lavoro, l’art. 20 ci sarà di aiuto in quanto “I lavoratori devono in particolare contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;”. Contribuire significa anche collaborare alla creazione di procedure, istruzioni, disposizioni più funzionali. Pertanto, quanto approntato in nuce, non potrà che essere migliorabile e migliorato a fronte dell’acquisizione di maggiori conoscenza ed esperienza.

Il delegato vigilerà, ad esempio, coadiuvato al preposto (se presente nell’organigramma aziendale), sull’uso dei DPI forniti ai lavoratori. Il delegato dovrà segnalare ogni uso non appropriato dei DPI avvalendosi dello strumento previsto nella delega (si rammenta che l’articolo 20, recita “I lavoratori devono in particolare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;” il mancato utilizzo prevede arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro). Il delegato dovrà riferire e dare evidenza del suo operato con, ad esempio, veloci relazioni quotidiane al preposto, al dirigente e al RLS. A sua volta il il preposto, il dirigente, il RLS dovrà riferire settimanalmente, fatte salve altre necessità, al ASPP quanto occorso durante la settimana. L’ASPP riferirà, ad esempio, mensilmente, fatte salve altre necessità, al RSPP. Il RSPP provvederà ad interfacciarsi con il DdL e il MC. Qualunque attore di questa ipotesi di gerarchia non riceva il proprio report nei tempi previsti avrà evidenza della mancanza di attività della porzione di gerarchia sulla quale deve vigilare.

Fondamentale rimane la comunicazione tra tutti i lavoratori, di qualunque esperienza e livello gerarchico.

Una singola disattenzione può compromettere e vanificare l’impegno di tutti.

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Gabrio Ghezzi
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