Sanità

I sistemi di gestione della protezione del rischio biologico negli studi dentistici

Che cosa il caso dell’emergenza SARS COV 2 può insegnarci per disegnare uno strumento per la tutela e la garanzia dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei pazienti

Pubblicato il 17 Set 2020

responsabilità impresa covid-19

Questi sono solo alcuni dei patogeni delle vie respiratorie:
Virus influenzale tipo A e B (influenza), Virus respiratorio sinciziale (RSV),Virus parainfluenzali, Rinovirus, Adenovirus, Coronavirus, Enterovirus, Metapneumovirus umano, Bordetella pertussis (pertosse) e Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma, pneumoniae, Pneumococco; staphilococco aureus, klebsiella pneumoniae, haemophilus influenzae,pseudomonas aeruginosa.

Nel 2019, molto prima del Sars-CoV 2, i morti in Europa per patogeni delle vie respiratorie erano l’8% dei decessi.

La gestione del rischio biologico negli studi odontoiatrici è una tematica ricorrente e che nel corso dei diversi avvicendamenti delle situazioni di emergenza o priorità ha assunto diversi livelli di priorità; si pensi all’emergenza da contagio ematico relativo all’infezione da HIV, alle misure di prevenzione da contagio per TBC, al caso straordinario di rischio epidemico da SARS COV 2. Ogni evento più o meno traumatico che ha coinvolto il settore dell’Odontoiatria ha lasciato una traccia indelebile che ha ridisegnato e sta ridisegnando la gestione degli Studi.
Gli agenti biologici a cui può̀ essere esposto accidentalmente il personale dello studio dentistico sono riportati nei casi di esposizione da rischio generico aggravato o rischio da esposizione aggravata ai sensi dell’Art. 268 per gli agenti contemplati nell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008.

A causa delle apparecchiature e degli ambienti odontoiatrici, il rischio di infezioni crociate può essere particolarmente elevato tra dentisti e pazienti.

Quali sono le responsabilità?

Il contagio da COVID 19 all’interno dello Studio Odontoiatrico deve essere trattato come infortunio sul lavoro, come tra l’altro stabilito anche dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), e in funzione di ciò il datore di lavoro/titolare dello Studio potrebbe essere sanzionato, con sanzioni di natura pecuniaria e interdittive di natura penale, nel caso l’infortunio sia dovuto alla disapplicazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro e la medesima abbia generato un vantaggio in termini di risparmio di costi.

E’ evidente che, la responsabilità penale del datore di lavoro non discende automaticamente dall’infortunio COVID-19, ma dalla sussistenza di profili soggettivi del dolo o della colpa (come sottolineato dalla nota INAIL del 15/05/20)  in base alla quale il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.
E’ fondamentale, quindi, essere in grado di dimostrare di aver fatto quanto necessario per la gestione del bio-hazard al fine di limitare il rischio di incorrere in responsabilità (sia in capo al datore di lavoro, sia alla struttura di riferimento) che potrebbero derivare dalla negligente omissione di misure di sicurezza soprattutto in relazione ad operazioni ad alto rischio degli studi odontoiatrici in presenza di areosol.

Quali sono le misure di prevenzione per la prevenzione del Rischio biologico

Per poter determinare misure adeguate Il Datore di Lavoro di uno studio Odontoiatrico deve attuare e formalizzare una valutazione dei rischi, che tenga conto della tipicità del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08).
In forza dell’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione del rischio deve contenere l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate contro tale rischio.
Le esperienze applicative oggi disponibili a cui ispirarsi per adottare un vero e proprio Modello Organizzativo della Bio-protezione sono le Linee Guida UNI INAIL (2001) e la norma ISO 45001:2018. Tali approcci potrebbero essere interpretati e adattati alla tipicità e alle dimensioni di uno Studio Odontoiatrico, tenendo conto delle responsabilità dei Datori di Lavoro per la prevenzione del contagio da agenti biologici di cui il COVID-19 rappresenta solo uno dei fattori di rischio.

La certificazione della Bio-protection

Fondamentale, in questo contesto, non solo focalizzarsi sull’implementazione delle misure di protezione ma dotarsi degli strumenti che consentano una corretta gestione del rischio biologico, anche attraverso attività di costante verifica del proprio operato.
Da questo punto di vista un supporto alla verifica della reale attuazione delle misure di bio- protezione è rappresentata dalla possibilità di far verificare la conformità del proprio sistema di gestione ad un soggetto esterno quale un ente di certificazione accreditato. Questa soluzione, rispetto alla precedente, consente allo studio odontoiatrico di poter dimostrare la verifica da parte di un soggetto imparziale, a maggior garanzia, sia verso l’esterno sia di eventuali autorità ispettive, dell’efficacia delle misure adottate.
Non si tratta ovviamente di un obbligo ma di un’opportunità da valutare che richiede costanza e determinazione. Come sottolineato dal presidente dell’ INAIL, Massimo De Felice, “la normazione tecnica volontaria è un ausilio prezioso”, perché “potenzia la legislazione, fornisce documenti guida che definiscono gli interventi da adottare e i criteri per garantirne l’affidabilità, stabilendo i livelli di prestazione nei settori commerciali, industriali e del terziario, a tutela della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e dei consumatori”.

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