La revisione ETS è arrivata, come anticipato nel servizio ETS: l’industria chiede una riforma il punto centrale della nuova proposta è tecnico con conseguenze economiche rilevanti: Bruxelles intende rallentare la riduzione dei benchmark di calore e combustibile, aumentando le quote gratuite destinate agli impianti industriali più esposti al carbon leakage.
Un intervento per modificare le regole dell’ETS Emission Trading System europeo
La Commissione europea propone un intervento mirato sulle regole dell’ETS Emission Trading System europeo, destinato ad aumentare le quote di emissione assegnate gratuitamente agli impianti industriali per i quali l’allocazione viene calcolata attraverso i benchmark del calore e dei combustibili (vai QUI per il testo completo della proposta n.d.r.).

La proposta non rappresenta una revisione complessiva dell’EU ETS e non modifica, almeno direttamente, il funzionamento generale del mercato europeo del carbonio. Interviene invece su uno dei suoi meccanismi più tecnici e delicati: il metodo con cui vengono aggiornati i valori di riferimento utilizzati per determinare quante quote gratuite spettano alle installazioni industriali nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030.
L’obiettivo dichiarato è offrire una maggiore protezione contro il rischio di carbon leakage, ossia il possibile trasferimento della produzione e degli investimenti verso Paesi nei quali i vincoli climatici e il prezzo delle emissioni sono meno stringenti.
Per ottenere questo risultato, Bruxelles intende mettere a disposizione circa 80 milioni di quote aggiuntive, utilizzando integralmente il margine disponibile per l’allocazione gratuita nel quinquennio 2026-2030. L’intervento dovrà tuttavia essere calibrato in modo da non attivare il cosiddetto fattore di correzione intersettoriale, che ridurrebbe proporzionalmente le quote gratuite riconosciute anche agli altri comparti industriali.
Una revisione circoscritta alle quote gratuite
La proposta della Commissione riguarda esclusivamente le allocazioni determinate attraverso i benchmark del calore e dei combustibili, definiti nel documento come fallback benchmarks, o benchmark residuali.
Restano fuori da questo provvedimento tutte le altre questioni relative alla revisione generale dell’EU ETS, comprese le regole che dovranno essere applicate ai benchmark dopo il 2030. Questi aspetti vengono affrontati nella più ampia proposta di modifica della Direttiva ETS presentata parallelamente dalla Commissione.
Il nuovo regolamento costituisce quindi un intervento autonomo e circoscritto, concepito per produrre effetti più rapidamente sulle allocazioni gratuite del periodo 2026-2030.
La Commissione aveva già annunciato questa iniziativa nel regolamento di esecuzione del 26 giugno 2026, con cui erano stati determinati i valori aggiornati dei benchmark per il nuovo periodo di assegnazione. In quell’occasione Bruxelles si era impegnata a presentare una proposta separata per aumentare i livelli di allocazione gratuita collegati ai benchmark di calore e combustibile, evitando però di provocare effetti negativi sugli altri settori.
Cosa sono i benchmark ETS
Nel sistema europeo di scambio delle emissioni, le imprese industriali devono restituire ogni anno un numero di quote corrispondente alle emissioni effettivamente prodotte. Una quota ETS, o European Union Allowance, consente di emettere una tonnellata di CO₂ equivalente.
Una parte delle quote viene acquistata sul mercato o attraverso le aste organizzate dagli Stati membri. Per alcuni settori industriali considerati particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, tuttavia, una parte delle quote continua a essere assegnata gratuitamente.
L’allocazione gratuita non viene generalmente calcolata sulla base delle emissioni storiche di ogni impianto. Viene determinata utilizzando benchmark europei che rappresentano, almeno in linea teorica, le prestazioni emissive degli impianti più efficienti.
Il sistema è progettato per premiare le installazioni con un’intensità carbonica inferiore e spingere quelle meno efficienti a ridurre le emissioni. Un impianto che produce la stessa quantità di prodotto con emissioni superiori al benchmark riceve infatti quote gratuite insufficienti a coprire tutto il proprio fabbisogno e deve acquistare sul mercato la differenza.
Il benchmark non rappresenta quindi un limite massimo alle emissioni, ma un parametro di riferimento per calcolare la quantità di quote gratuite.
Benchmark di prodotto e benchmark residuali
Il sistema europeo distingue innanzitutto i benchmark di prodotto, utilizzati quando è possibile collegare le emissioni alla produzione di uno specifico bene industriale. Esistono, per esempio, benchmark dedicati a prodotti come acciaio, cemento, clinker, calce, carta, vetro e diverse sostanze chimiche. In questi casi l’allocazione gratuita viene calcolata moltiplicando il livello di attività dell’impianto per il benchmark riferito al prodotto.
Non tutti i processi industriali, tuttavia, possono essere associati a un benchmark di prodotto. Quando manca un parametro specifico, vengono applicati i cosiddetti fallback benchmarks.
Tra questi rientrano il benchmark del calore, utilizzato per il calore misurabile consumato da un impianto, e il benchmark del combustibile, applicato in alcune situazioni in cui il consumo energetico non può essere ricondotto né a un benchmark di prodotto né a calore misurabile.
I benchmark residuali svolgono dunque una funzione di chiusura del sistema. Permettono di calcolare l’allocazione gratuita anche per processi, attività o consumi energetici non coperti da parametri specifici.
Proprio perché sono trasversali a numerose attività industriali, eventuali modifiche ai loro valori possono produrre conseguenze economiche distribuite tra settori molto diversi.
Perché la Commissione interviene sui benchmark residuali
Secondo la Commissione, l’aggiornamento dei benchmark per il periodo 2026-2030 ha sollevato forti preoccupazioni tra le imprese e le associazioni industriali.
In particolare, alcuni settori avrebbero evidenziato che una riduzione troppo rapida dei benchmark del calore e dei combustibili potrebbe determinare una contrazione significativa delle quote gratuite, anche in presenza di possibilità tecniche limitate per ridurre ulteriormente le emissioni.
Il problema riguarda soprattutto i processi hard-to-abate per i quali non sono ancora disponibili, o non sono economicamente mature, tecnologie di abbattimento delle emissioni applicabili su larga scala.
In queste condizioni, la riduzione dell’allocazione gratuita non si tradurrebbe necessariamente in una decarbonizzazione più rapida. Potrebbe invece aumentare il costo sostenuto dalle imprese europee, esponendole alla concorrenza di produttori localizzati in Paesi privi di un prezzo del carbonio equivalente.
La Commissione riconosce quindi che alcuni comparti nei quali vengono applicati i benchmark residuali presentano una vulnerabilità al carbon leakage più elevata e dispongono di strumenti di abbattimento ancora limitati.
La risposta proposta non consiste nel congelare completamente i benchmark, come richiesto da alcuni stakeholder, ma nel ridurre la velocità massima con cui i valori possono diminuire.
Il meccanismo che determina più quote gratuite
Dal punto di vista giuridico, il cambiamento sarà introdotto attraverso due nuovi paragrafi, il 2a e il 2b, all’interno dell’articolo 10a della Direttiva ETS.
La modifica riguarda il tasso massimo annuale di riduzione applicabile ai benchmark del calore e dei combustibili.
Per comprendere l’effetto della proposta occorre considerare che, nel sistema ETS, i benchmark vengono progressivamente abbassati per riflettere i miglioramenti tecnologici e le riduzioni delle emissioni realizzate dagli impianti più efficienti.
Più rapidamente diminuisce il benchmark, minore è il numero di quote gratuite assegnato per la stessa quantità di attività produttiva o di energia utilizzata.
La Commissione propone ora di ridurre il tasso massimo annuale di aggiornamento verso il basso. In altri termini, il benchmark continuerà a diminuire, ma potrà farlo più lentamente rispetto a quanto previsto dalle regole ordinarie.
Un benchmark più alto determina, a parità di produzione o di consumo ammissibile, un numero maggiore di quote gratuite.
La proposta non aumenta quindi direttamente il tetto complessivo delle emissioni dell’EU ETS. Modifica la distribuzione delle quote esistenti all’interno della componente destinata all’allocazione gratuita.
Circa 80 milioni di quote disponibili
Il nuovo tasso dovrà essere definito in modo da utilizzare integralmente le quote che risultano disponibili per l’allocazione gratuita nel periodo 2026-2030. Secondo il documento della Commissione, il margine disponibile ammonta a circa 80 milioni di quote ETS.
Non viene fissato direttamente nel regolamento un valore percentuale definitivo per il nuovo tasso massimo. La norma stabilisce invece il criterio che la Commissione dovrà applicare: il tasso dovrà consentire il maggiore aumento possibile delle allocazioni gratuite determinate attraverso i benchmark di calore e combustibile, utilizzando tutte le quote disponibili.
L’intervento sarà quindi definito in modo quantitativo sulla base del margine effettivo presente nella riserva destinata all’allocazione gratuita.
Il valore economico dell’operazione dipenderà dal prezzo futuro delle quote ETS. Il documento quantifica infatti il numero di allowance da utilizzare, ma non attribuisce loro un valore finanziario complessivo.
È comunque evidente che l’impiego di circa 80 milioni di quote può rappresentare un sostegno economico significativo per le installazioni beneficiarie, poiché riduce il numero di allowance che dovranno essere acquistate sul mercato.
Il limite del fattore di correzione intersettoriale
L’aumento dovrà essere realizzato senza attivare il cross-sectoral correction factor, il fattore di correzione intersettoriale previsto dalla Direttiva ETS.
Questo meccanismo entra in gioco quando la quantità complessiva di quote gratuite calcolata per gli impianti supera il volume massimo disponibile. In tale situazione, le assegnazioni preliminari vengono ridotte attraverso un coefficiente comune, applicato trasversalmente alle installazioni interessate.
La Commissione vuole evitare che l’aumento delle quote gratuite per le attività coperte dai benchmark residuali provochi una riduzione delle assegnazioni destinate ai comparti regolati attraverso i benchmark di prodotto.
Il nuovo tasso di aggiornamento dovrà pertanto essere calibrato fino al punto massimo compatibile con il mancato ricorso al fattore di correzione.
Si tratta di un passaggio essenziale per comprendere la portata della misura. Bruxelles non intende aumentare la protezione di alcuni settori trasferendo l’onere su altri comparti industriali. Vuole utilizzare esclusivamente le quote ancora disponibili all’interno del plafond per l’allocazione gratuita.
Perché sono stati esclusi i benchmark settoriali
Durante la preparazione della proposta, la Commissione aveva valutato un approccio alternativo basato su benchmark residuali differenziati per settore. Questa soluzione avrebbe permesso di tenere conto delle caratteristiche specifiche delle diverse attività industriali e del loro potenziale di riduzione delle emissioni.
L’ipotesi era stata inclusa nella valutazione d’impatto generale della revisione ETS. La Commissione aveva esaminato la possibilità di mantenere l’attuale metodologia, introducendo tuttavia fallback benchmarks differenziati in funzione delle specificità settoriali.
Il confronto con gli Stati membri e gli stakeholder ha però evidenziato che questa strada avrebbe prodotto un incremento delle allocazioni gratuite limitato a un numero ristretto di comparti.
Poiché sarebbe rimasto invariato il medesimo tasso massimo di aggiornamento, l’aumento complessivo delle quote gratuite non sarebbe stato sufficiente a proteggere i settori considerati più vulnerabili.
Bruxelles ha quindi scelto un intervento più generale sul tasso massimo applicato ai benchmark del calore e dei combustibili, in modo da utilizzare completamente gli 80 milioni di quote disponibili.
Quando entrerà in funzione il nuovo sistema
Sebbene il provvedimento riguardi il periodo 2026-2030, i benchmark modificati saranno formalmente applicati dal 2027 al 2030. La Commissione ha scelto di non riaprire immediatamente le decisioni di allocazione relative al 2026, per evitare nuovi adempimenti e ulteriori passaggi amministrativi a carico delle imprese e delle autorità nazionali.
Le quote aggiuntive relative al 2026 non andranno però perdute. Verranno recuperate attraverso l’aggiornamento dei benchmark applicabile nel 2027. Nel primo anno di applicazione, il tasso massimo dovrà essere definito in modo da utilizzare il 40% dell’aggiustamento complessivo previsto dal nuovo meccanismo.
In sostanza, nel 2027 verrà incorporata anche la compensazione riferibile al 2026. Gli operatori riceveranno le quantità aggiuntive spettanti per il primo anno insieme all’allocazione gratuita relativa al 2027.
La scelta serve a conciliare due esigenze: garantire alle imprese il beneficio anche per il 2026 ed evitare di modificare retroattivamente tutte le decisioni e i trasferimenti già avviati per quell’anno.
Perché nel 2027 sarà utilizzato il 40% dell’aumento
La quota del 40% prevista per il 2027 rappresenta una concentrazione iniziale dell’intervento. Poiché il periodo considerato comprende cinque anni, dal 2026 al 2030, ma l’aggiornamento operativo parte nel 2027, una parte maggiore del margine disponibile dovrà essere utilizzata nel primo anno per recuperare l’allocazione riferita al 2026.
La Commissione non stabilisce semplicemente una distribuzione uniforme degli 80 milioni di quote tra i quattro anni restanti. Introduce invece un meccanismo nel quale l’aggiornamento del 2027 dovrà assorbire il 40% dell’aggiustamento, mentre la parte rimanente verrà distribuita negli anni successivi attraverso i benchmark rivisti.
Anche in questa fase dovrà essere rispettato il vincolo fondamentale: nessuna applicazione del fattore di correzione intersettoriale.
Cosa non cambia nella metodologia
La proposta modifica il tasso massimo di riduzione dei benchmark, ma lascia invariati gli altri elementi metodologici. Non cambiano i periodi di riferimento, le serie di dati utilizzate e la logica generale con cui vengono determinati i valori aggiornati.
La Commissione continuerà a utilizzare le informazioni trasmesse dagli Stati membri per gli anni 2021 e 2022 nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 11 della Direttiva ETS. Non sarà quindi necessario avviare una nuova raccolta di dati presso le imprese.
Resta inoltre fermo il principio secondo cui i benchmark riflettono le prestazioni medie del 10% degli impianti più efficienti, tenendo conto dei tassi minimi e massimi di aggiornamento e dell’estrapolazione dei miglioramenti tecnologici fino al punto medio del periodo di assegnazione.
La modifica agisce su un solo elemento del calcolo, ma è un elemento determinante: il limite massimo della riduzione annuale applicabile ai benchmark residuali.
Il tasso minimo resta invariato
Mentre viene modificato il limite massimo, il tasso minimo di aggiornamento dei benchmark non cambia. Ciò significa che la Commissione non rinuncia alla progressiva riduzione dell’allocazione gratuita né al principio secondo cui i benchmark devono seguire l’evoluzione delle prestazioni emissive degli impianti più efficienti.
L’intervento punta esclusivamente a evitare che, nei settori coperti dai fallback benchmarks, la riduzione avvenga con una velocità incompatibile con le reali possibilità tecnologiche di abbattimento.
Il nuovo regime costituisce quindi un allentamento mirato, non un blocco del percorso di decarbonizzazione.
Petrolio e gas esclusi dal trattamento più favorevole
La maggiore protezione non sarà applicata a tutte le attività che utilizzano i benchmark del calore e dei combustibili. La proposta esclude espressamente le installazioni che svolgono attività economiche riconducibili a determinati codici NACE del comparto petrolifero e del gas.
I codici interessati sono:
- 0610, estrazione di petrolio greggio;
- 0620, estrazione di gas naturale;
- 1920, fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- 4950, trasporto mediante condotte.
Per queste attività continuerà ad applicarsi il tasso massimo ordinario già previsto dalla Direttiva ETS per il periodo 2026-2030.
La Commissione giustifica la differenziazione con la necessità di mantenere un incentivo più forte alla decarbonizzazione delle attività legate ai combustibili fossili.
In altri termini, gli impianti petroliferi e del gas non potranno beneficiare del rallentamento nella riduzione dei benchmark accordato agli altri comparti.
Saranno creati sotto-benchmark dedicati
Per rendere concretamente applicabile l’esclusione, la Commissione dovrà istituire specifici sotto-benchmark settoriali all’interno dei benchmark generali del calore e dei combustibili.
Questi parametri separati permetteranno di distinguere l’energia utilizzata nelle attività petrolifere e del gas da quella impiegata negli altri processi industriali coperti dai medesimi benchmark residuali.
La separazione è necessaria perché un unico benchmark trasversale non consentirebbe di applicare tassi di aggiornamento differenti alle diverse attività.
La creazione dei sotto-benchmark rappresenta quindi lo strumento tecnico attraverso il quale verrà mantenuta, per petrolio e gas, la riduzione più rapida dell’allocazione gratuita.
Il rapporto con il carbon leakage
L’aumento delle quote gratuite viene presentato soprattutto come una misura di protezione contro il carbon leakage. Questo rischio si manifesta quando il costo europeo della CO₂ rende più conveniente spostare una produzione ad alta intensità emissiva in un Paese con regole climatiche meno rigorose, oppure quando i produttori europei perdono quote di mercato a favore di importazioni più carbon intensive.
In entrambi i casi, la riduzione delle emissioni registrata nell’Unione potrebbe essere compensata da un aumento delle emissioni altrove, senza un reale beneficio per il clima globale.
L’allocazione gratuita è stata storicamente utilizzata dall’EU ETS per attenuare questo rischio, mantenendo al tempo stesso il segnale economico collegato al prezzo del carbonio.
Anche quando riceve quote gratuite, infatti, un’impresa ha interesse a ridurre le emissioni: se emette meno del quantitativo ricevuto può conservare o vendere le allowance eccedenti; se emette di più deve acquistarne altre.
La Commissione ritiene però che la protezione debba essere calibrata tenendo conto delle tecnologie concretamente disponibili. Nei settori in cui l’abbattimento è tecnicamente complesso, una rapida riduzione delle quote gratuite potrebbe tradursi prevalentemente in un aumento dei costi.
Il collegamento con il CBAM
Il provvedimento richiama anche il Carbon Border Adjustment Mechanism, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Il CBAM applica progressivamente un prezzo del carbonio a determinate merci importate nell’Unione, con l’obiettivo di rendere più comparabile il costo climatico sostenuto dai produttori europei e da quelli extraeuropei.
L’introduzione del CBAM è accompagnata dalla progressiva eliminazione delle quote gratuite per i prodotti coperti dal meccanismo. Il principio è evitare una doppia protezione: da una parte le allowance gratuite, dall’altra il prezzo del carbonio imposto alle importazioni.
La proposta sui benchmark di calore e combustibile non modifica direttamente il calendario generale del CBAM. Tuttavia, la Commissione sottolinea la necessità di disporre di tempo sufficiente per riflettere l’aggiustamento delle allocazioni gratuite nell’applicazione del regolamento sul carbonio alle frontiere.
Anche per questa ragione, l’incremento riferibile al 2026 verrà incorporato nell’aggiornamento dei benchmark del 2027. Il richiamo segnala che le nuove assegnazioni dovranno essere coordinate con il calcolo delle quote gratuite rilevanti per i prodotti soggetti al CBAM.
Nessun aumento del tetto complessivo delle emissioni
La proposta non modifica direttamente il cap, cioè il numero complessivo di quote emesse nell’ambito dell’EU ETS. L’aumento dell’allocazione gratuita non equivale quindi alla creazione di 80 milioni di nuove quote aggiuntive rispetto al tetto del sistema.
Le allowance provengono dal volume già disponibile per la distribuzione gratuita nel periodo 2026-2030. L’effetto è soprattutto distributivo: una quota maggiore del plafond gratuito viene indirizzata verso le installazioni regolate attraverso i benchmark del calore e dei combustibili.
Di conseguenza, la misura non altera automaticamente la traiettoria complessiva di riduzione delle emissioni stabilita dal sistema ETS. Può tuttavia ridurre l’esposizione finanziaria di determinate imprese, che dovranno acquistare sul mercato un numero inferiore di allowance.
Il segnale di prezzo non viene eliminato
Anche con un’allocazione gratuita più elevata, le imprese continueranno a essere soggette al prezzo della CO₂. Le quote gratuite non esonerano gli operatori dall’obbligo di monitorare le emissioni, verificarle e restituire annualmente un numero corrispondente di allowance.
Se le emissioni superano l’allocazione ricevuta, l’impresa deve acquistare le quote mancanti. Se sono inferiori, può valorizzare l’eccedenza. Il costo opportunità della CO₂ rimane quindi presente anche per le quote distribuite gratuitamente.
La Commissione sostiene che la proposta non elimina gli incentivi alla decarbonizzazione, ma evita una riduzione eccessivamente rapida della protezione in comparti nei quali le alternative tecnologiche sono ancora limitate.
Le richieste avanzate dalle imprese
La Commissione ha raccolto oltre 400 contributi durante la consultazione pubblica condotta tra l’11 maggio e l’8 giugno 2026 sull’aggiornamento dei benchmark ETS. Più della metà delle risposte è arrivata direttamente dalle imprese, mentre il 38% è stato trasmesso da associazioni di categoria.
La maggior parte delle osservazioni si è concentrata proprio sui benchmark residuali. Diversi stakeholder hanno chiesto di introdurre benchmark differenziati per settore, in modo da considerare le caratteristiche tecniche e il potenziale di riduzione delle emissioni delle singole attività.
Altri partecipanti hanno proposto il congelamento dei benchmark, evitando ulteriori riduzioni fino al 2030.
Sono state avanzate anche richieste di maggiore trasparenza nella metodologia e proposte per modificare radicalmente il sistema di calcolo. Secondo la Commissione, tuttavia, nessuna delle metodologie alternative presentate avrebbe potuto essere applicata mantenendo invariato l’attuale quadro giuridico della Direttiva ETS.
Alcuni contributi hanno invece accolto positivamente l’inclusione delle emissioni indirette in benchmark precedentemente soggetti a regole di intercambiabilità e hanno chiesto una rapida approvazione delle nuove disposizioni, per offrire certezza regolatoria alle imprese.
Il confronto con Stati membri e industria
Prima di presentare la proposta, Bruxelles ha discusso l’aggiornamento dei benchmark con il gruppo di esperti sull’allocazione gratuita. Durante questi incontri è stata analizzata l’ipotesi di benchmark residuali settoriali.
La soluzione è stata giudicata insufficiente perché avrebbe prodotto un aumento limitato delle quote gratuite, senza rispondere pienamente alla vulnerabilità dei comparti con minori possibilità di abbattimento.
Il 15 giugno 2026 il Comitato sui cambiamenti climatici ha quindi votato l’impostazione che prevede l’aggiustamento del tasso massimo e l’utilizzo integrale delle quote disponibili.
Nessun nuovo obbligo di raccolta dati
Dal punto di vista amministrativo, la Commissione considera l’impatto della proposta limitato. Il nuovo sistema utilizzerà le procedure già esistenti per la determinazione annuale delle quote gratuite.
Le autorità nazionali competenti e la Commissione continueranno a operare secondo il processo previsto dall’articolo 11 della Direttiva ETS. Non sarà richiesta una nuova raccolta di informazioni presso gli operatori. I dati necessari sono già disponibili e derivano dalle comunicazioni effettuate dagli Stati membri per gli anni 2021 e 2022.
La proposta richiederà comunque successivi interventi di attuazione. Dovrà essere modificato il regolamento delegato europeo del 2019 sulle regole armonizzate per l’allocazione gratuita.
Sarà inoltre necessario aggiornare il regolamento di esecuzione sui benchmark rivisti e modificare la decisione della Commissione contenente le quantità preliminari di quote gratuite per il periodo 2026-2030.
Come sarà monitorato l’intervento
Gli effetti della revisione saranno monitorati attraverso il Carbon Market Report pubblicato annualmente dalla Commissione. Il rapporto analizza il funzionamento del mercato ETS, l’andamento delle aste, l’allocazione gratuita, le emissioni verificate e gli aspetti relativi alla conformità.
Gli Stati membri continueranno inoltre a trasmettere informazioni sull’applicazione della direttiva, sul funzionamento del registro, sul monitoraggio delle emissioni, sulla verifica e sull’accreditamento.
Il tema dei benchmark e delle quote gratuite continuerà a essere discusso nel Climate Change Expert Group, che riunisce autorità nazionali, Commissione, associazioni industriali e organizzazioni non governative.
Anche l’ETS Compliance Forum continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento tra le autorità competenti dei 27 Stati membri e dei Paesi dello Spazio economico europeo che partecipano al sistema: Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Il percorso legislativo non è concluso
Il documento presentato dalla Commissione è una proposta legislativa e non costituisce ancora una norma definitivamente applicabile.
Il testo dovrà essere esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.
Le due istituzioni potranno approvarlo, modificarlo o raggiungere una posizione comune attraverso il negoziato interistituzionale.
La proposta prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La rapidità dell’entrata in vigore è motivata dalla necessità di adeguare in tempo utile le allocazioni gratuite relative al 2027, incorporando anche gli importi aggiuntivi riconducibili al 2026.
Fino alla conclusione del processo legislativo, il numero effettivo di quote, il tasso massimo applicato e le modalità definitive restano quindi subordinati all’approvazione dei colegislatori e ai successivi atti di esecuzione.
Cosa cambia concretamente per le imprese
Per le installazioni beneficiarie, il cambiamento principale sarà un aumento della quantità di quote ricevute gratuitamente rispetto a quanto sarebbe avvenuto applicando i benchmark aggiornati secondo il tasso massimo ordinario.
A parità di produzione, consumo di calore o utilizzo di combustibili ammissibile, il valore più alto del benchmark consentirà di ottenere una maggiore allocazione.
Le imprese dovranno quindi acquistare sul mercato un numero inferiore di allowance per coprire le medesime emissioni, sempre che i livelli di attività e gli altri parametri restino invariati.
Il beneficio non sarà uniforme. Dipenderà dalla struttura produttiva dell’installazione, dalla quota di allocazione calcolata attraverso i fallback benchmarks, dal livello di attività, dall’esposizione al carbon leakage e dalle altre regole applicabili.
Un impianto la cui allocazione deriva prevalentemente da benchmark di prodotto potrebbe ricevere un vantaggio limitato o nullo. Un’installazione nella quale il benchmark del calore o del combustibile incide in misura significativa potrà invece registrare un aumento più consistente.
Petrolio, gas, raffinazione e trasporto mediante condotte resteranno esclusi dal trattamento più favorevole.
Una misura transitoria in vista del dopo 2030
L’orizzonte temporale limitato al 2030 è un altro elemento centrale. La proposta affronta esclusivamente l’attuale periodo di allocazione e non definisce le regole che saranno applicate dal 2031.
Il provvedimento ha quindi natura transitoria. Serve ad adeguare la protezione dell’industria nei prossimi anni, mentre l’Unione ridefinisce il quadro climatico post-2030, il futuro dell’EU ETS e il rapporto tra allocazione gratuita e CBAM.
Dopo il 2030 la disciplina potrebbe cambiare in modo più strutturale, anche sulla base dell’evoluzione delle tecnologie industriali, della disponibilità di elettricità rinnovabile, idrogeno, cattura della CO₂ e altri strumenti di decarbonizzazione.
Per le imprese, il nuovo margine di allocazione non dovrebbe dunque essere interpretato come un indebolimento permanente del sistema, ma come una finestra temporanea di protezione.
La vera sfida sarà utilizzare il margine per investire
L’aumento delle quote gratuite può ridurre nel breve periodo l’esposizione delle imprese al costo del carbonio. Da solo, tuttavia, non risolve il problema della decarbonizzazione industriale.
Il valore strategico della misura dipenderà anche da come gli operatori utilizzeranno il margine economico ottenuto.
Se la protezione aggiuntiva servirà a sostenere investimenti in efficienza energetica, elettrificazione dei processi, combustibili a basse emissioni, recupero del calore, idrogeno o cattura della CO₂, potrà accompagnare la trasformazione industriale.
Se invece si limiterà a rinviare gli investimenti, il rischio è che le imprese arrivino al periodo successivo con un divario tecnologico ancora più ampio e con una protezione gratuita destinata progressivamente a ridursi.













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