Sostenibilità 4.0

Investimenti sostenibili 4.0: il MISE apre le domande di ammissione 

Con questa nuova misura, il Ministero dello Sviluppo Economico intende incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0. Le domande devono essere presentate online sulla piattaforma di Invitalia a partire dal 18 maggio 2022, ma potranno essere compilate a partire dal 4 maggio

Pubblicato il 02 Mag 2022

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Favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. È l’obiettivo di “Investimenti sostenibili 4.0“: la misura messa in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili destinata alle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. 

Istituita con il decreto ministeriale 10 febbraio 2022, la misura che prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a quasi 678 milioni di euro, si pone in continuità con gli interventi promossi dai bandi “Macchinari Innovativi” (decreti ministeriali del 9 marzo 2018 e del 30 ottobre 2019), rispetto ai quali presenta comunque significativi elementi di novità e prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0. 

Dal 4 maggio 2022 sarà possibile procedere con la compilazione delle domande di ammissione al nuovo incentivo sul sito di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia, ma l’invio dell’istanza vera e propria potrà essere effettuato a partire dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022. 

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

Hanno priorità quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. A tal fine sono valorizzati i programmi che puntano: alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare; e al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente. 

Attività e spese ammissibili 

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento di attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007) o di servizi alle imprese 

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa: macchinari, impianti e attrezzature; opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili; programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari; acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).  

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (cfr. decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa. 

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